MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 giugno 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011)
Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Garanzia finanziaria
1. L'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonchè del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della Parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attività svolta.
Art. 2.
Durata e modalità
1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera A.
2. La competente Sezione regionale dell'Albo provvede a comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo, nonchè, qualora ricorrano le condizioni, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste all'art. 6 dello schema di cui all'allegato A. Gli introiti derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. In caso di recesso dal contratto del fideiussore, l'Albo provvede a cancellare l'iscrizione dell'impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4 dello schema allegato sotto la lettera A.
Art. 3.
Categorie di garanzia
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
Art. 4.
Ammontare della garanzia
1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in base alle classi l'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 (12), l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
classe a) € 3.000.000;
classe b) € 1.500.000;
classe c) € 450.000;
classe d) € 250.000;
classe e) € 100.000;
classe f) € 50.000.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in base alle classi d'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
classe a) € 5.000.000;
classe b) € 1.500.000;
classe c) € 500.000;
classe d) € 300.000;
classe e) € 150.000;
classe f) € 80.000.
3. Qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
5. Il mutamento della classe d'iscrizione comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 3733; I.L.P. 1999, pag. 289.
Roma, 20 giugno 2011
Registrato alla Corte dei conti il 3-8-2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 300