MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 novembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008)
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Progetto di dragaggio
1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (16), dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies.
2. Nei siti di cui al comma 1 l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (17), deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.
3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'allegato "A" del presente decreto, le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale nonchè le modalità per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 3, pag. 186.
Art. 2.
Analisi chimiche e valori di riferimento
1. Le analisi, effettuate ai sensi dell'Allegato "A", stabiliscono in occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994.
2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994 determina altresì gli utilizzi dei materiali dragati ai sensi dell'art. 5, commi 11-ter e 11-quater. Non possono essere gestiti ai sensi dell'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, i materiali pericolosi derivanti dalle attività di dragaggio, e cioè presentanti valori superiori a quelli indicati in allegato D, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto allegato D, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento di cui al comma 2, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall'allegato D, Parte Quarta del decreto legislativo numero 152/2006, l'Autorità portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, può chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994, anche l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell'accettabilità delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il Ministero, avvalendosi del parere dell'ISPRA, deve provvedere al riguardo nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5, comma 11-bis. La predetta autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7.
Art. 3.
Deposito dei materiali dragati
1. In funzione degli impieghi di cui all'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, della legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti dall'attività di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite, realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 11-quinquies, della medesima legge. E' vietata la miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi ai sensi dell'allegato D, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al solo fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi previsti all'art. 5, comma 11-ter.
Art. 4.
Collocazione definitiva dei materiali dragati in strutture di contenimento
1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorchè aventi caratteristiche diverse, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4, al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso. La miscelazione deve essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilità dell'intero ammasso dei materiali refluiti.
Art. 5.
Verifica dei fondali dragati
1. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A" limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano i valori di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di interesse nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.
Art. 6.
Bonifica delle strutture di contenimento
1. Nel caso in cui al termine dell'attività di refluimento, i materiali presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, se ne attiva la procedura di bonifica. Per la verifica dei suddetti valori di concentrazione si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente.
L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato "B". Per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Le caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato "A" e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide ed efficaci ai fini di cui all'art. 2 purchè intervenute prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2008
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