MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO del 18 febbraio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010)

 

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (2), si comunica che per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2010 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1%.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3320.

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