MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 agosto 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002)

 

Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (14), relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è pari ad € 652.138.210.

2. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (15).

3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (16), entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

4. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano con riferimento alle assunzioni di cui al comma 1 effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2002

---------

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2260, 2759; I.L.P. 2002, pag. 1624.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda