MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016)

 

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie

sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1 gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 2.

Trasmissione telematica delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1 gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Art. 3.

Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015.

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a. il Ministero della Salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del presente decreto;

b. le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Obblighi informativi di cui

al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 2016

 

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