MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003)
Rilascio dei nulla osta ai punti di vendita di concorsi pronostici nonchè altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonchè di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive e sostituisce, a partire dall'1 luglio 2003, le previsioni dei Titoli III e seguenti della deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano n. 486 del 29 aprile 1997.
2. Nel testo del presente decreto, salvo diversa esplicita indicazione, i termini di cui in appresso assumeranno il significato indicato affianco a ciascuno di essi:
a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, indica il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) operatore di gioco, indica un soggetto con competenze specialistiche, almeno triennali, nella fornitura di servizi di gioco, maturate in Italia o all'estero (quale gestore autorizzato di giochi di ricevitoria ovvero fornitore di servizi specialistici a concessionari e ricevitorie di giochi e concorsi ovvero concessionari per le scommesse ippiche e/o sportive);
d) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva, nonchè altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;
e) utente, indica colui che effettua la giocata di Concorsi pronostici;
f) concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
g) totoricevitore, indica il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003;
h) punto di vendita, indica un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, munito di terminale di gioco, ovvero un'agenzia di scommesse ovvero un Totoricevitore che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di ridotta entità;
i) totalizzatore nazionale, indica il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonchè di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;
j) tesoreria, indica l'Ente preposto alla gestione dei flussi finanziari tra il concessionario ed AAMS;
k) tesoreria del concessionario, indica l'organizzazione propria e capillare del concessionario ovvero l'istituto di credito che cura la gestione dei flussi finanziari tra il concessionario, il punto di vendita, i vincitori dei concorsi pronostici e la tesoreria;
l) capitolato tecnico, parte integrante della concessione, indica il documento contenente le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonchè i livelli di servizio che il concessionario deve garantire;
m) concessione, indica l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
n) sistema di elaborazione, indica il sistema di elaborazione del concessionario che dovrà essere collegato, tramite rete trasmissione dati, ai terminali di gioco installati presso il punto di vendita, ed al totalizzatore nazionale;
o) apertura di domenica, indica l'apertura del punto di vendita al pubblico nella giornata di domenica, dall'ora di inizio della raccolta del gioco all'ora di chiusura della stessa (normalmente 30 minuti prima dell'inizio degli eventi sportivi), comunicate dal proprio concessionario;
p) contributo una tantum, indica il contributo che sono tenuti ad offrire i candidati per la partecipazione alla procedura di selezione, e destinato da AAMS esclusivamente all'attività di promozione per il rilancio dei concorsi pronostici.
TITOLO I
NULLA OSTA ALLA VENDITA
DEI CONCORSI PRONOSTICI: NORME GENERALI
Art. 2.
Condizioni e requisiti per l'attività di vendita
dei concorsi pronostici
1. Il rilascio da parte di AAMS del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici ad un punto di vendita è subordinato:
a) alla titolarità di autorizzazione a svolgere attività commerciale sul territorio nazionale ed all'apertura al pubblico del locale in cui è svolta l'attività almeno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o la domenica mattina;
b) fuori dei casi di cui alla precedente lettera a), alla titolarità di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse rilasciata da AAMS o suoi concessionari;
c) alla sottoscrizione, tra il punto di vendita ed il concessionario, del contratto che regola i relativi rapporti, avente i requisiti minimi previsti dal presente decreto;
d) alla sottoscrizione, da parte del titolare del punto di vendita o di un suo legale rappresentante, della richiesta del nulla osta ad AAMS per la vendita dei concorsi pronostici di cui all'allegato 1, presentata ad AAMS medesima da uno dei concessionari indicati nella "lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita". Tale lista è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
e) alla non sussistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni nonchè per reati diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilità del richiedente;
f) alla presentazione di certificazione antimafia ai sensi del D.L.vo n. 490/1994 (38) e del D.P.R. n. 252/1998 (39);
g) all'esistenza di una distanza, tra il locale adibito all'attività di vendita dei concorsi pronostici ed altri punti di vendita aperti la domenica, non inferiore a metri 250, misurati seguendo il percorso pedonale più breve, attestata con perizia giurata di tecnico abilitato. Per i concessionari di agenzie di scommesse ippiche e/o sportive non si applica la condizione del rispetto della distanza minima di 250 metri; analogamente, per un nuovo punto di vendita, per il calcolo della distanza non si tiene conto dei nulla osta rilasciati alle agenzie di scommesse ippiche e/o sportive.
2. Qualora sia inoltrata richiesta del nulla osta da due o più titolari di esercizi commerciali che si impegnano ad essere aperti di domenica, localizzati tra loro ad una distanza inferiore a metri 250, AAMS rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richiesta con il concessionario che si trovi in una migliore posizione nella graduatoria relativa al contributo una tantum di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera o). Tale graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella "lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita".
3. Le modalità di rilascio dei nulla osta aventi decorrenza 1 luglio 2003 sono disciplinate dal Titolo II, articoli 8 e 9.
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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2736.
(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2805.
Art. 3.
Modalità e termini di presentazione della richiesta
1. Nei casi diversi dal subentro, a qualunque titolo, nella gestione del punto di vendita, la richiesta di nulla osta alla vendita di concorsi pronostici, nei modi e nelle forme previste dall'allegato 1, dovrà essere inoltrata ad AAMS dal concessionario con il quale il richiedente ha sottoscritto il contratto di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre di ogni anno e secondo le modalità indicate dalla concessione che regola i rapporti tra il concessionario ed AAMS. La richiesta si intenderà accolta qualora, entro il 31 marzo dell'anno successivo, non intervenga provvedimento motivato di diniego da parte di AAMS.
Art. 4.
Rilascio del nulla osta
1. Il nulla osta viene rilasciato da AAMS al titolare od al legale rappresentante del punto di vendita.
Art. 5.
Impegni del punto di vendita e del concessionario
1. Con la stipula del contratto con il concessionario ed il successivo rilascio del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici da parte di AAMS, il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita assume, in ogni caso, i seguenti impegni:
a) promozione dei concorsi pronostici presso il pubblico;
b) esposizione ed aggiornamento di tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dai concessionari e diretto ad agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti;
c) esposizione al pubblico dei regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici e dei bollettini ufficiali dei concorsi;
d) attività di vendita di tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati da AAMS nel periodo di validità del nulla osta;
e) attività di vendita quotidiana a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco da parte del proprio concessionario;
f) accettazione delle giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni del costo a nessun titolo;
g) rimborso degli importi delle giocate nei casi previsti dal Regolamento ufficiale dei concorsi pronostici;
h) effettuazione del pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di € 3.000,00;
i) effettuazione dei versamenti alla tesoreria del concessionario, in conformità al provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici;
j) sospensione dell'attività per non più di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviare al concessionario prescelto con almeno due settimane di anticipo;
k) pagamento, se richiesto dal concessionario, del corrispettivo per l'impianto del punto di vendita, comunque non superiore a € 3.500,00 al netto dell'IVA, salvo il caso in cui, presso il punto di vendita, sia già operativo un idoneo terminale di gioco, collegato con il sistema di elaborazione del concessionario prescelto, fermo restando quanto previsto, nella fase transitoria, dal successivo art. 9, comma 1;
l) pagamento di un corrispettivo annuale, di importo non superiore a € 500,00 al netto dell'IVA, per il collegamento al sistema di elaborazione del concessionario prescelto e per tutti i servizi previsti per lo svolgimento dell'attività di vendita dei concorsi pronostici.
2. Con la stipula del contratto, il concessionario assume, nei confronti del punto di vendita, gli impegni previsti dalla concessione con AAMS per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonchè ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.
3. Il contratto tra il concessionario ed il punto di vendita contiene una clausola di risoluzione espressa per i casi in cui:
a) il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina;
b) il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel presente decreto;
c) si verifichi la cessazione dell'attività commerciale;
d) si proceda alla cessione dell'attività, in assenza della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici ad AAMS da parte del cessionario;
e) il concessionario non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto di vendita, con il contratto stipulato con quest'ultimo, sulla base dello schema di contratto, proposto dal concessionario ed allegato alla concessione, contenente i requisiti minimi di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente decreto.
4. Tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e delle esigenze di tutela degli utenti, AAMS esercita la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti, anche su segnalazione dei concessionari o delle associazioni di categoria dei punti di vendita.
Art. 6.
Validità del nulla osta
1. La durata del nulla osta non può superare, in ogni caso, quella della concessione relativa al concessionario prescelto.
2. Il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita può, in ogni caso, recedere anticipatamente dal contratto sottoscritto con il concessionario, dandone comunicazione allo stesso almeno sessanta giorni prima della conclusione della stagione calcistica in corso.
Art. 7.
Revoca del nulla osta
1. AAMS può revocare il nulla osta, su richiesta del concessionario, qualora il punto di vendita abbia conseguito un volume di colonne vendute, nel corso dell'intera stagione calcistica, inferiore a € 10.000,00. Tale condizione per la revoca non si applica:
a) ai punti di vendita aventi sede in comuni con popolazione residente non superiore a 1.500 abitanti;
b) alle totoricevitorie che abbiano richiesto il nulla osta entro il 30 giugno 2003.
2. Il nulla osta è altresì revocato, anche su segnalazione del concessionario, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3.
TITOLO II
REGIME TRANSITORIO
PER LA STAGIONE CALCISTICA 2003-2004
Art. 8.
Richiesta e rilascio dei nulla osta
1. Per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici, aventi decorrenza 1 luglio 2003, è adottata la seguente procedura:
a) a partire dal 14 aprile 2003 e fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di candidatura per la concessione, fissata per il 15 maggio 2003, il titolare di un esercizio commerciale o il titolare di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse, rilasciata da AAMS o da concessionari di questa, ovvero un totoricevitore, può richiedere il nulla osta ad AAMS consegnando la relativa richiesta all'operatore di gioco candidato all'affidamento della concessione, medesima, nei modi e nelle forme previsti dall'allegato 2;
b) a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della "lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita" e fino al 30 giugno 2003, il titolare di un esercizio commerciale o il titolare di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse, rilasciata da AAMS o da concessionari di questa, ovvero un totoricevitore, che non abbia richiesto nulla osta nei modi e nelle forme di cui alla precedente lettera a), può richiedere ad AAMS il nulla osta, nei modi e nelle forme previsti dall'allegato 3, consegnando la richiesta al concessionario prescelto;
c) coloro che hanno richiesto il nulla osta ad AAMS attraverso un operatore di gioco che non ha superato la selezione come concessionario, possono avvalersi della possibilità di presentare una nuova richiesta, consegnandola ad un concessionario secondo le modalità ed i termini previsti dalla precedente lettera b).
2. L'operatore di gioco, nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero il concessionario, nel caso di cui alle lettere b) e c), non può rifiutare di consegnare ad AAMS le richieste di nulla osta sottoscritte dai totoricevitori.
3. Nei casi di cui al precedente comma 1, AAMS esamina in primo luogo le richieste presentate ai sensi del comma 1, lettera a), procedendo al rilascio dei nulla osta e, successivamente, esamina le richieste presentate ai sensi del comma 1, lettera b), procedendo parimenti al rilascio dei nulla osta, in ogni caso nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ottengono il rilascio del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici tutti i totoricevitori e le agenzie di scommesse che hanno presentato richiesta nei modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ovvero 3. I totoricevitori che si impegnano per tutta la durata della concessione all'apertura di domenica, hanno il diritto all'esclusiva territoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);
b) ottengono il rilascio del nulla osta tutti i titolari di esercizi commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f), e che hanno presentato richiesta nei modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ovvero 3; relativamente alla verifica delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), per il rilascio dei nulla osta valgono i seguenti sub-criteri:
i) i titolari di esercizi commerciali che si impegnano, per tutta la durata della concessione, all'apertura di domenica, acquisiscono il diritto all'esclusiva territoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);
ii) qualora sia inoltrata richiesta di nulla osta da due o più titolari di esercizi commerciali, che si impegnano tutti ad essere aperti di domenica, localizzati tra loro ad una distanza inferiore a metri 250, AAMS rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richiesta di nulla osta con il concessionario che si trovi in una migliore posizione nella graduatoria relativa al contributo una tantum. Tale graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella "lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita".
Art. 9.
Collegamento dei punti di vendita
al sistema di elaborazione del concessionario
1. Il totoricevitore che, alla data di presentazione della richiesta di nulla osta per la vendita dei concorsi pronostici, non abbia già in dotazione un terminale di gioco collegato con il sistema di elaborazione del concessionario prescelto, ha diritto ad essere collegato, senza alcun onere, al sistema di elaborazione del medesimo concessionario.
2. Per tutti gli altri soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a) e b), valgono le disposizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera k), del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Allegati ...omissis...