MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2015)

 

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto:

1. Australia;

2. Brasile;

3. Canada;

4. Hong Kong;

5. India;

6. Giappone;

7. Repubblica di Corea, 8. Messico;

9. Singapore;

10. Stati Uniti d'America;

11. Repubblica del Sudafrica;

12. Svizzera;

13. Repubblica di San Marino.

Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Mayotte;

2. Nuova Caledonia;

3. Polinesia francese;

4. Saint-Pierre e Miquelon;

5. Wallis e Futuna;

6. Aruba;

7. Curaçao;

8. Sint Maarten;

9. Bonaire;

10. Sint Eustatius;

11. Saba.

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonchè dei successivi aggiornamenti, nonchè della qualità della cooperazione internazionale prestata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 2015

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