MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 10 dicembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008)

 

Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Dati oggetto della trasmissione

1. La trasmissione dei dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (37), a titolo di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) di cui all'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (38) ed a titolo di sanzioni ed interessi, deve essere effettuata con flusso telematico che garantisca gli standards di sicurezza previsti da protocolli della pubblica amministrazione, secondo le caratteristiche stabilite nell'allegato 1 e le modalità di trasmissione che saranno definite, con appositi provvedimenti, dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed i rappresentanti dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del successivo articolo 2.

2. Sono esclusi dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (39).

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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 82; I.L.P. 1993, pag. 599.

(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Art. 2.

Soggetti che effettuano la trasmissione dei dati

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI e di ISCOP, devono essere trasmessi, senza oneri per lo Stato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, dai seguenti soggetti:

a) il comune, nei casi stabiliti nell'articolo 3 del presente decreto;

b) l'agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l'Ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza;

c) i soggetti a cui gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (40), hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati "affidatari";

d) la società Poste italiane SPA.

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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 613, 192.

Art. 3.

Trasmissione dei dati da parte dei comuni

1. I comuni che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno previsto modalità di pagamento dell'ICI e dell'ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti secondo tali modalità ed effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

2. I comuni per i quali Poste italiane SPA non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale, trasmettono i dati relativi ai versamenti con le caratteristiche e le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto ed i tempi di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

Trasmissione dei dati da parte degli agenti della riscossione

e degli affidatari

1. Gli agenti della riscossione e gli affidatari dell'ICI e dell'ISCOP devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 5.

Trasmissione dei dati

da parte della società Poste Italiane SPA

1. La società Poste italiane SPA, per i comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini, deve trasmettere entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento i dati relativi ai pagamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno a titolo di ICI e di ISCOP e di relativi sanzioni ed interessi, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 6.

Conservazione e utilizzazione dei dati

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto devono tenere a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze una copia informatica dei dati trasmessi per un periodo di 6 anni a decorrere dalla data della loro trasmissione.

2. I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e sono trattati secondo i princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a rendere disponibili i dati, ove richiesti, all'IFEL, alla Corte dei conti, al Ministero dell'Interno ed all'Istituto nazionale di statistica.

Art. 7.

Trasmissione dei dati relativi ad annualità precedenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 devono provvedere alla trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007 entro il 31 dicembre 2008, e dei dati relativi all'anno di imposta 2008 entro il 28 febbraio 2009, secondo le caratteristiche e le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Registrato alla Corte dei conti il 18-12-2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 351

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