MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014)

 

Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Dotazione delle 3 Sezioni

fondo per assicurare la liquidità

per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali" è pari ad € 2.000 milioni, quello della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" ammonta ad € 3.600 milioni e, infine, quello della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale" è fissato in € 1.618.602.175,2.

2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna Sezione, come stabilito al comma precedente, può essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle Sezioni stesse avanzate dagli Enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2.

Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1, al netto delle risorse attribuite alla società EUR SPA ai sensi del comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a valere sulla dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli Enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti di cui all'art. 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013 (26).

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

Art. 3.

Concessione risorse a Enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli Enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali", nonchè per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore generale del tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli Enti locali di cui all' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali" e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Art. 4.

Concessione risorse a regioni per debiti diversi

da quelli finanziari e sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pena di nullità, entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di € 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, è stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonchè alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonchè le modalità di certificazione dei pagamenti effettuati previste dal medesimo comma 6.

Art. 5.

Concessione risorse a regioni per debiti sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale", le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pena di nullità, entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, è stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonchè alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 18-2-2014

Ufficio di controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrazione economia e finanze, n. 511

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