MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018)

 

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International financial reporting standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Costi per il contratto

1. I costi incrementali per l'ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l'adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91. e 95. dell'IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del TUIR.

Art. 2.

Corrispettivi variabili

1. Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51. dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR.

Art. 3.

Vendita con reso

1. L'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR.

Art. 4.

Disposizioni ai fini IRAP

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al 1° esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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