MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 gennaio 2018.
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018)
Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Revisione decreto ministeriale 8 giugno 2011
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del Testo unico".
Art. 2.
Clausola di salvaguardia
1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2018