MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 10 gennaio 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018)

 

Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Revisione decreto ministeriale 8 giugno 2011

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del Testo unico".

Art. 2.

Clausola di salvaguardia

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2018

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