MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 luglio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002)
Modifiche al decreto direttoriale 31 maggio 2000 concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Nell'articolo 2 del decreto direttoriale 31 maggio 2000 (11), è aggiunto il seguente comma: "l'Amministrazione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di estendere il servizio di vigilanza permanente ai depositi commerciali con volume di introduzione annuo superiore a 1 milione di kg convenzionali".
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2374.
Art. 2.
L'art. 3 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, è così sostituito: "I locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali, devono essere strutturati in modo da garantire un controllo centralizzato attraverso monitor collegati ad un circuito di telecamere dei varchi, compresi i raccordi ferroviari del perimetro esterno nonché di ogni altra eventuale area del deposito fiscale.
La postazione di vigilanza è altresì collegata ai sistemi informatici di contabilità e dotata di linea telefonica diretta.
I citati locali devono comunque garantire un'agevole attività di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.
Presso ogni deposito fiscale produttivo potrà essere richiesta l'installazione, a spese del depositario, di appositi meccanismi automatici appositamente sigillati per la rilevazione delle quantità di tabacchi lavorati fabbricati".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2002
Registrato alla Corte dei conti il 24-7-2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 341