MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 luglio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002)
Disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il giorno feriale antecedente la data di cessazione del regime transitorio di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (12), e successive modificazioni, sono sospese le vendite dei magazzini, al fine di effettuare la ricognizione delle relative dotazioni.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1124; I.L.P. 1999, pag. 909.
Art. 2.
Ai fini della ricognizione di cui al precedente art. 1 si procederà come segue per le varie componenti della dotazione:
1) generi:
a) verrà effettuata la rilevazione fisica delle rimanenze mediante l'intervento della Guardia di finanza che, presso ciascun magazzino, verificherà le risultanze del modello U10/7;
b) le quantità, suddivise per marca e tipologia di prodotto, risultanti dal prospetto di cui al precedente punto a), verranno prese in carico presso ciascun deposito fiscale nel registro di carico e scarico;
2) disponibilità di conto corrente:
a) al fine di quantificare la disponibilità di conto corrente verrà compilato il modello U109 ricostruendone la movimentazione dall'ultimo estratto conto alla data di cui all'art. 1, non tenendo conto degli eventuali errati accreditamenti;
b) il saldo risultante dalla verifica del modello U109, verrà comunicato dall'Ispettorato compartimentale alla società Etìnera SPA che provvederà a contabilizzarlo con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo, nella quindicina relativa alla comunicazione stessa;
3) fido:
l'importo del fido utilizzato, alla data indicata nell'art. 1, verrà contabilizzato, con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo nella prima quindicina successiva alla data stessa, per i fidi settimanali e quindicinali, e nella seconda quindicina per i fidi mensili;
4) partite in sospeso:
a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato verrà dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite;
b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ispettorato compartimentale. A tal fine l'ETI SPA è tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell'organo contabile sarà prestata apposita garanzia;
c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso.
Art. 3.
Per la determinazione della sigaretta della classe di prezzo più richiesta, riferita all'anno 2002, ai fini del calcolo dell'imposta di consumo, le vendite verranno decurtate dei quantitativi di sigarette presi in carico ai sensi del presente decreto nei depositi fiscali istituiti a seguito della trasformazione dei magazzini vendita.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2002