MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2012.
(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012)
Riassegnazione dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2011. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I contributi statali concessi per l'anno 2011 con il decreto ministeriale 10 febbraio 2011, a valere sul fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (9), risultati revocati nel corso dello stesso anno, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore del comune di Cassina dè Pecchi (MI) per la finalità "Interventi su patrimonio comunale e per la sicurezza delle strutture e del territorio" per € 80.000 e del comune di Fiumicino (RM) per la finalità "Manutenzione straordinaria strada rurale Emilio Pasquini" per € 40.000, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n. 8-00157 del 21 dicembre 2011 della V Commissione bilancio della Camera dei deputati.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento sopra individuate, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilità residuali del fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte degli enti di cui all'articolo 1, dell'attestazione prevista dal successivo art. 3, e alla conseguente trasmissione entro il termine perentorio fissato al medesimo articolo.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, gli enti beneficiari individuati all'art. 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo preposto al riscontro amministrativo contabile e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.
3. L'attestazione prevista al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - Via XX settembre, n. 97, 00187 Roma - con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 15 novembre 2012, a pena di decadenza del contributo assegnato.
4. Al fine della verifica del termine indicato al comma 3, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r.
Art. 4.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento del modello previsto dall'art. 3, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'art. 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilità di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari di cui al comma 1, notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita Sezione dedicata all'interno dell'area "Trasferimenti finanziari a carico del bilancio".
Art. 5.
1. I contributi statali elencati nel precedente art. 1, per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dall'art. 3, devono intendersi revocati.
Art. 6.
1. Gli enti di cui all'art. 1 che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dall'art. 3 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 4, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate, sono tenuti a concludere l'intervento entro il termine di 2 anni dall'erogazione del contributo concesso.
Art. 7.
1. Gli enti di cui all'art. 1, sono tenuti a redigere, a conclusione dell'intervento finanziato, un'apposita certificazione dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite e il rispetto del vincolo di destinazione.
2. Le certificazioni di cui al comma 1, da redigersi nei termini e con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, in corso di perfezionamento, devono essere trasmesse al competente Ufficio territoriale del Governo, che ne dà comunicazione alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-quinquies del citato art. 13, così come introdotto dall'art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (10).
3. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato, così come attestati nella certificazione di cui al comma 1, risultino inferiori all'importo complessivamente erogato, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al Cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806), non essendone consentita l'utilizzazione per finalità diverse da quelle espressamente individuate nell'art. 1.
4. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, entro il termine di 2 anni, gli interventi indicati nel precedente art. 1, restando in ogni caso preclusa la possibilità di impiegare tali disponibilità finanziarie per interventi diversi da quelli riportati nel citato art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2012
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 852, 1460; I.L.P. 2012, pagg. 404, 724.
Modello A ...omissis...
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