MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004)
Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
...omissis...
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Dall'1 gennaio 2003, relativamente alle scommesse ippiche, diverse dalla Tris e da quelle ad essa assimilabili, le aliquote dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (22), sono stabilite nella misura seguente:
a) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore nazionale e a quota fissa: 15,70% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 645; I.L.P. 1999, pag. 576.
Art. 2.
1. Per l'esercizio delle attività relative alle scommesse al totalizzatore è riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche determinate con decreto ministeriale:
a) 42,50 fino a € 4.131.655,19 di incasso lordo;
b) 34,20 da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di incasso lordo;
c) 30,40 oltre E 8.263.310,39 di incasso lordo.
Art. 3.
1. Relativamente alle tipologie di scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, l'effetto economico utile conseguente alla riduzione dell'aliquota di imposta al 22,5%, stabilita dall'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (23), è destinato alla ripartizione tra i soggetti che effettuano la raccolta delle medesime scommesse.
2. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le maggior somme dovute dall'UNIRE ai concessionari di cui al comma 2, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2004
Registrato alla Corte dei conti il 18-6-2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 397
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.