MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007)
Modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Invio delle deliberazioni
in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
1. La pubblicazione delle deliberazioni provinciali concernenti la variazione dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (8), è effettuata nel sito Internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato www.finanze.gov.it
2. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le province che deliberano gli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica devono inviare la relativa deliberazione all'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: dpf.acciselp@finanze.it, entro 30 giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
3. La deliberazione di cui al comma 2 deve contenere almeno i seguenti dati: la denominazione della provincia, l'anno di imposta, la data ed il numero della deliberazione, l'incremento deliberato per l'anno di imposta di riferimento e la misura complessiva dell'addizionale da applicare.
4. La deliberazione degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica può essere sostituita da un estratto, nel quale deve essere anche riportata l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.
---------
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pagg. 1162, 1164; I.L.P. 1989, pag. 200.
Art. 2.
Pubblicazione delle deliberazioni nel sito Internet
1. L'Ufficio del federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a far inserire le deliberazioni ovvero gli estratti degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel sito individuato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto entro 7 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2007