MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009)
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2008.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2008, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (21).
2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001.
3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2008, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
Art. 2.
1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.
3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2009