MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2007)

 

Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, individua, in relazione agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS:

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura è fissata in base a disposizione di legge;

c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione del prelievo erariale unico e della relativa base imponibile per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

d) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, munito del relativo nulla osta;

e) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;

f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonchè le attività e funzioni connesse;

h) contatore/i, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dalla sua prima installazione, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni di anno d'imposta, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) importo forfetario giornaliero, l'importo di cui all'art. 39-quater; comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

m) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (3), e successive modificazioni ed integrazioni;

n) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

---------

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 2.

Individuazione dei periodi contabili

1. L'anno solare è suddiviso in 6 periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da 2 mesi solari.

2. I mesi relativi a ciascuno dei 6 periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.

Art. 3.

Modalità di calcolo del PREU

1. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio di gioco, dalle somme giocate.

2. Il PREU è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

3. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU, relativi a ciascun periodo contabile, secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando il contatore estratto dagli apparecchi, a cura e responsabilità del concessionario stesso, l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile.

4. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU, relativi a ciascun anno solare, secondo i criteri definiti nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico, utilizzando il contatore annuale estratto dagli apparecchi, a cura e responsabilità del concessionario stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 4.

Casi particolari di determinazione della base imponibile

del periodo contabile

1. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 3, il concessionario determina la base imponibile del periodo contabile, secondo le modalità previste dal paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nei soli casi e con gli specifici criteri di seguito indicati:

a) quando l'apparecchio non risulta collegato alla rete telematica alla fine del periodo contabile a seguito della cessazione o sospensione di efficacia del relativo nulla osta, utilizzando il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o sospensione;

b) quando l'apparecchio è stato sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato l'inizializzazione dei contatori, utilizzando sia il contatore estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione sia, per il periodo decorrente dal giorno dell'intervento straordinario, il contatore di cui all'art. 3, comma 3;

c) quando la titolarità del nulla osta dell'apparecchio è stata trasferita da un concessionario ad un altro, utilizzando il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento.

2. Ferma restando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, se il concessionario non ha estratto il contatore previsto dall'art. 3, comma 3, ovvero dal comma 1 del presente articolo, la base imponibile è determinata secondo le modalità previste dal paragrafo 4 dell'allegato tecnico, utilizzando l'ultimo contatore estratto prima della fine del periodo contabile o prima del verificarsi dei casi di cui al comma 1 e l'importo forfettario giornaliero per i giorni residui dello stesso periodo o fino al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1.

Art. 5.

Casi particolari di determinazione

della base imponibile dell'anno solare

1. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 4, il concessionario determina la base imponibile dell'anno solare secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'allegato tecnico, nei soli casi e con gli specifici criteri di seguito indicati:

a) quando l'apparecchio non risulta collegato alla rete telematica alla data del 31 dicembre a seguito della cessazione o sospensione di efficacia del relativo nulla osta, utilizzando il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o sospensione;

b) quando l'apparecchio è stato sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato l'inizializzazione dei contatori, utilizzando sia il contatore estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione, sia, per il periodo decorrente dall'intervento straordinario, il contatore annuale di cui all'art. 3, comma 4;

c) quando la titolarità del nulla osta dell'apparecchio è stata trasferita da un concessionario ad un altro, utilizzando il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento.

2. Ferma restando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, se il concessionario non ha estratto il contatore annuale previsto dall'art. 3, comma 4, ovvero il contatore di cui al comma 1 del presente articolo, la base imponibile è determinata secondo le modalità previste dal paragrafo 6 dell'allegato tecnico, utilizzando l'ultimo contatore estratto prima della fine dell'anno solare o prima del verificarsi dei casi di cui al comma 1 e l'importo forfettario giornaliero per i giorni residui dello stesso anno o fino al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1.

Art. 6.

Termini e modalità per la determinazione

e per l'effettuazione dei versamenti

1. I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante 4 versamenti, da effettuarsi alle seguenti scadenze:

a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;

b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;

c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;

d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.

2. Con riferimento a ciascun anno solare, i concessionari effettuano il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.

3. L'importo di ciascuno dei primi 3 versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25% dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

4. Per il primo periodo contabile di applicazione del presente decreto, la percentuale del 25% è applicata al PREU dovuto per i mesi di maggio e giugno 2007. Per il secondo periodo contabile di applicazione, la percentuale del 25% è applicata al PREU dovuto per i mesi di luglio e agosto 2007.

5. L'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, e la somma dei primi 3 versamenti effettuati per lo stesso periodo.

6. Se il PREU, dovuto per un periodo contabile, risulta inferiore alla somma degli importi dei primi 3 versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi ed al saldo annuale.

7. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno.

8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.

---------

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Art. 7.

Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale

1. Nel caso in cui l'importo del PREU, dovuto per l'anno solare ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di PREU.

2. Il concessionario, in alternativa all'utilizzo in diminuzione dei versamenti da effettuare per l'anno successivo, può chiedere il rimborso della differenza a credito determinata in base al comma 1.

3. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito è comunicata dal concessionario ad AAMS entro il 16 marzo dell'anno solare successivo. In caso di omessa o di tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del decreto

1. Con riferimento all'anno 2006, il concessionario effettua il versamento del PREU dovuto a titolo di saldo entro il 15 settembre 2007, applicando, per la sua determinazione, le regole indicate nell'art. 3, comma 4 e nell'art. 5. Per la determinazione della base imponibile dell'anno 2006, sono utilizzati i contatori annuali estratti entro il 28 febbraio 2007.

2. Nel caso in cui vi sia una differenza a credito relativa all'anno 2006, la stessa può essere utilizzata, secondo quanto previsto dall'art. 7, in compensazione o richiesta a rimborso solo nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dell'art. 39-septies del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non emergano posizioni debitorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal periodo contabile che inizia l'1 settembre 2007, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 per l'anno 2006.

4. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo per l'anno 2007, è determinato come differenza tra il PREU dovuto per tale anno, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, e tutti gli importi versati per lo stesso anno 2007, compresi quelli versati sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Registrato alla Corte dei conti il 13-4-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 72

Allegato ...omissis...

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda