MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2002)
Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
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EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Periodicità degli elenchi
All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 (199) del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;
b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;
c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;
b) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
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(199) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3387.
Art. 2.
Contenuto degli elenchi
All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 è così sostituito:
5. In applicazione dell'art. 23 del Regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a € 4.300.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a € 2.500.000,00.
Art. 3.
Modifiche alle istruzioni per l'uso
e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro,
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Le modifiche, relative alle modalità di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.
Art. 5.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2002
Allegato I ...omissis...