MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 gennaio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006)
Autorizzazione all'invio per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle competenze stipendiali del personale di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (39).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) "Amministrazione": l'amministrazione cui compete la liquidazione del trattamento economico del dipendente;
b) "Rubrica della P.A.": l'indirizzario elettronico dei singoli dipendenti della Pubblica amministrazione ad uso esclusivamente interno alla Pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione, di seguito CNIPA;
c) "Gestore": il soggetto responsabile del servizio informatico di gestione del trattamento economico del personale dell'amministrazione;
d) "Autenticazione informatica": la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
e) "cedolino": il modulo contenente le informazioni relative al trattamento economico del personale dell'amministrazione;
f) "Carta d'identità elettronica" (CIE): il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del titolare stesso;
g) "Carta nazionale dei servizi" (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni.
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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1377.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e agli Enti pubblici non economici nazionali.
Art. 3.
Trasmissione telematica dei cedolini
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Finanziaria 2005, il cedolino, in formato cartaceo, è sostituito da un documento informatico trasmesso dal Gestore ai dipendenti, mediante invio alla casella di posta elettronica indicata dall'amministrazione con le modalità indicate dal presente decreto. Sentita l'amministrazione, il Gestore può consentire a tutti o a parte dei dipendenti, in alternativa o in aggiunta all'invio per posta elettronica, l'accesso al cedolino attraverso un sito web, curato dal medesimo Gestore.
2. L'amministrazione è responsabile degli adempimenti connessi con la gestione dei flussi informativi, così come esplicitato negli articoli seguenti.
3. Il CNIPA, di concerto con l'amministrazione e con il Gestore, definisce le modalità di aggiornamento e di interrogazione della rubrica della P.A., compresi il protocollo di comunicazione dei dati, la struttura del file di scambio e il relativo tracciato record.
Art. 4.
Invio del cedolino tramite posta elettronica
1. In caso d'invio tramite posta elettronica, l'ammini-strazione registra gli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della P.A. e ne cura il costante aggiornamento, secondo le modalità definite dal CNIPA.
2. Il Gestore, qualora sia soggetto diverso dall'amministra-zione, acquisisce dalla rubrica della P.A. gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti nonchè gli eventuali aggiornamenti, secondo le modalità definite dal CNIPA.
3. Il cedolino elettronico è trasmesso sotto forma di file allegato a un messaggio di posta elettronica, il cui formato, definito da specifiche pubbliche, ne consenta la lettura mediante software gratuiti.
4. Il formato del file deve supportare tecnologie di lettura adeguate a permetterne la fruibilità anche da parte di soggetti disabili.
5. Il formato del file deve supportare funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, nonchè per l'autenticità dello stesso, eventualmente anche mediante inserimento di un codice grafico di autenticazione, al fine di garantire l'associazione univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a stampa tramite una o più evidenze informatiche.
6. Il cedolino è inviato almeno il giorno precedente alla data di accreditamento dello stipendio.
7. L'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio mette a disposizione dello stesso strumenti adeguati ai fini dell'accesso alla propria casella di posta elettronica, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino elettronico, consentendogli, ove necessario, di accedere alla propria casella di posta elettronica anche attraverso la rete Internet.
8. L'amministrazione concorda con il Gestore modalità alternative idonee a garantire che in caso di mancato funzionamento del sistema di recapito per posta elettronica il cedolino pervenga ai dipendenti mediante sistemi che garantiscano la celerità e la riservatezza della trasmissione.
Art. 5.
Accesso via web
1. In caso di accesso via web, il Gestore almeno un giorno prima della data di accreditamento dello stipendio, rende disponibili i cedolini elettronici sotto forma di file ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente decreto sull'apposito sito, eventualmente dandone preventiva comunicazione al dipendente tramite messaggio di posta elettronica.
2. L'accesso del dipendente al sito web di cui al comma 1, avviene mediante l'utilizzazione di canali di trasmissione che garantiscano l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
3. L'accesso al sito web di cui al comma 1 del presente articolo richiede l'autenticazione informatica del dipendente tramite CIE o CNS, ovvero con altri strumenti idonei.
4. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini dell'accesso al sito web di cui al comma 1, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino elettronico.
5. Ove possibile, l'amministrazione consente ai dipendenti di accedere al sito di cui al comma 1 sulla propria Intranet o anche attraverso la rete Internet, adottando gli opportuni criteri di sicurezza.
6. Il Gestore garantisce l'accessibilità del sito ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (40).
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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 884.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Per 3 mesi, a decorrere dal primo invio del cedolino elettronico con le modalità di cui al presente decreto, a ciascun dipendente è trasmesso anche il cedolino in formato cartaceo, secondo le modalità correntemente in uso.
2. In ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cessa l'invio dei cedolini in formato cartaceo.
Roma, 12 gennaio 2006
Registrato alla Corte dei conti il 24-2-2006
Ufficio di controllo preventivo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 348