MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007)

 

Modalità di comunicazione dei dati relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico 2004-2005, dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (49), e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i dati relativi alle annualità 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè i relativi termini e modalità di trasmissione.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) allegato tecnico (...omissis...), il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità di trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonchè degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005;

c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, munito del relativo nulla osta;

d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;

f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;

g) decreto 23 aprile 2007 (50), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (51), e successive modificazioni ed integrazioni;

i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;

l) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1454; I.L.P. 2007, pag. 1480.

(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 2.

Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate

1. Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del PREU dovuto per gli anni 2004 e 2005, il concessionario comunica entro il 24 agosto 2007 ad AAMS per ciascun apparecchio di gioco il contatore annuale relativo all'anno 2005.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico.

3. La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere effettuata per gli apparecchi per i quali il concessionario abbia in precedenza già inviato ad AAMS, tramite la rete telematica, il contatore annuale relativo all'anno 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di comunicazione

dei dati relativi agli apparecchi

1. Nel caso in cui il concessionario non abbia comunicato o abbia comunicato in modo non corretto gli eventi, indicati nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico, che hanno determinato nel corso degli anni 2004 e 2005 la cessazione o la sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio, il concessionario stesso può entro il 24 agosto 2007 provvedere alla loro comunicazione ad AAMS nei soli casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso, ai fini della liquidazione del PREU dovuto, si considera come data dell'evento quella dell'atto.

2. La comunicazione degli eventi di cui al comma 1 è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

3. Il concessionario è tenuto a presentare all'ufficio di AAMS competente per territorio, entro il termine di cui al comma 1, idonea documentazione probatoria della data certa dell'evento ovvero l'atto di data certa da cui risulti che l'evento si è verificato.

Art. 4.

Differimento dei termini per il versamento

delle somme dovute a titolo di saldo per l'anno 2006

1. Il termine di cui all'art. 8 del decreto 12 aprile 2007 (52) è differito alla data del 31 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 18-7-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 244

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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372; I.L.P. 2007, pag. 1474.

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