MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007)

 

Modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (53), definisce le modalità di liquidazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del prelievo erariale unico dovuto dai soggetti passivi di imposta sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, nonchè le modalità per il controllo dei versamenti effettuati dagli stessi soggetti passivi a titolo di prelievo.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS;

c) base imponibile, il valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;

d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;

f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;

g) decreto 8 aprile 2004 (54), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004 concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;

h) decreto 14 luglio 2004, il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, concernente le modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS nonchè dei criteri di determinazione del saldo di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;

i) decreto 9 marzo 2005 (55), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS fissati dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;

l) decreto 12 aprile 2007 (56), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90 concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS;

m) decreto 23 aprile 2007 (57), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

n) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (58), e successive modificazioni ed integrazioni;

o) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

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(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1297.

(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1147.

(56) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372; I.L.P. 2007, pag. 1474.

(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1454; I.L.P. 2007, pag. 1480.

(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Capo I

DISCIPLINA ORDINARIA

Art. 2.

Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007.

2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.

3. AAMS determina l'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare applicando le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.

Art. 3.

Controllo automatizzato dei versamenti PREU

e comunicazione al concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS controlla per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso che il PREU liquidato, secondo i criteri di cui al precedente art. 2, sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'art. 6 del decreto 12 aprile 2007.

2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (59) per ritardato, omesso o carente versamento.

3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito delle comunicazioni di irregolarità previste dal comma 2, si applica l'art. 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

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(59) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 518; I.L.P. 1998, pag. 592.

Capo II

DISCIPLINA PER L'ANNO 2007

Art. 4.

Liquidazione e controllo dei versamenti PREU

relativamente all'anno 2007

1. Per la determinazione del PREU dovuto per i periodi contabili dell'anno solare 2007 antecedenti all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.

2. Per la determinazione del PREU relativo al saldo annuale ed ai periodi contabili dell'anno 2007 successivi all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni nel decreto stesso contenute.

3. Resta fermo per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.

Capo III

DISCIPLINA PER GLI ANNI 2004, 2005 E 2006

Art. 5.

Liquidazione del prelievo erariale unico

relativo agli anni 2004, 2005 e 2006

1. AAMS provvede a liquidare unitariamente il PREU dovuto per gli anni solari 2004 e 2005 sulla base dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla scadenza del periodo contabile di riferimento, nonchè dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-septies, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le seguenti modalità:

a) per gli apparecchi muniti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto sulla base del contatore annuale relativo all'anno 2005 o, in assenza dello stesso, secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004;

b) per gli apparecchi i cui nulla osta risultano cessati o sospesi entro il 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004.

2. AAMS provvede a liquidare il PREU dovuto per l'anno solare 2006 applicando le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.

3. AAMS procede al controllo dei versamenti sulla base del PREU dovuto per i periodi contabili relativi agli anni solari 2004, 2005 e 2006 e dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla fine del periodo contabile di riferimento, nonchè dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-septies, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.

4. Resta fermo per gli anni 2004, 2005 e 2006 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 18-7-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 245

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