MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010)

 

Approvazione di n. 12 studi di settore relativi ad attività professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (5), gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:

a) Studio di settore TK30U (che sostituisce lo studio di settore SK30U) - Attività di cartografia e aerofotogrammetria, codice attività 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attività 74.90.21; Attività riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; Altre attività di consulenza tecnica nca, codice attività 74.90.93;

b) Studio di settore UK10U (che sostituisce lo studio di settore TK10U) - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attività 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11;

c) Studio di settore UK19U (che sostituisce lo studio di settore TK19U) - Fisioterapia, codice attività 86.90.21; Altre attività paramediche indipendenti nca, codice attività 86.90.29;

d) Studio di settore UK22U (che sostituisce lo studio di settore TK22U) - Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;

e) Studio di settore UK23U (che sostituisce lo studio di settore TK23U) - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attività 71.12.20;

f) Studio di settore UK24U (che sostituisce lo studio di settore TK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.90.12;

g) Studio di settore UK25U (che sostituisce lo studio di settore TK25U) - Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;

h) Studio di settore VK03U (che sostituisce lo studio di settore UK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;

i) Studio di settore VK04U (che sostituisce lo studio di settore UK04U) - Attività degli studi legali, codice attività 69.10.10;

j) Studio di settore VK05U (che sostituisce lo studio di settore UK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 69.20.12; Attività dei consulenti del lavoro, codice attività 69.20.30;

k) Studio di settore VK18U (che sostituisce lo studio di settore UK18U) - Attività degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;

l) Studio di settore VK21U (che sostituisce lo studio di settore UK21U) - Attività degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1) per lo studio di settore TK30U (Altre attività tecniche);

2) per lo studio di settore UK10U (Studi medici);

3) per lo studio di settore UK19U (Attività professionali paramediche indipendenti);

4) per lo studio di settore UK22U (Servizi veterinari);

5) per lo studio di settore UK23U (Servizi di ingegneria integrata);

6) per lo studio di settore UK24U (Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari);

7) per lo studio di settore UK25U (Consulenza agraria fornita da agronomi);

8) per lo studio di settore VK03U (Attività tecniche svolte da geometri);

9) per lo studio di settore VK04U (Attività degli studi legali);

10) per lo studio di settore VK05U (Servizi contabili e consulenze del lavoro);

11) per lo studio di settore VK18U (Studi di architettura);

12) per lo studio di settore VK21U (Attività degli studi odontoiatrici).

3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (6), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

2. Per lo studio di settore UK23U ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3.

Variabili delle attività professionali o delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore VK04U approvato con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008 e 21 maggio 2009, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Applicazione definitiva degli studi monitorati

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, gli studi di settore UK02U (Studi di ingegneria), UK06U (Revisori contabili, periti e consulenti) e UK17U (Periti industriali) di cui al decreto 6 marzo 2008, successivamente modificato dal D.M. 19 maggio 2009, sono approvati in via definitiva.

Art. 6.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

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