MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 76 dell'1 aprile 2010)

 

Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Versamento dei contributi previdenziali

e premi assicurativi con il modello F24 Enti pubblici

1. I contributi assistenziali e previdenziali e i premi assicurativi da versare tramite modello F24 Enti pubblici, alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti per i singoli contributi e premi, sono i seguenti:

a) "contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali" e "contributi volontari ai fini pensionistici e previdenziali" a favore dell'INPDAP;

b) "contributi previdenziali e assistenziali" a favore dell'INPS;

c) "premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" a favore dell'INAIL.

2. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il versamento mediante modello F24 Enti pubblici può essere esteso ad ulteriori tipologie di contributi assistenziali, previdenziali e premi assicurativi.

3. Il versamento è effettuato utilizzando le codifiche stabilite dall'Agenzia delle entrate, su proposta degli enti interessati, da associare a ciascun contributo e premio. Le codifiche sono pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4. I soggetti che utilizzano il modello F24 Enti pubblici per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi sono:

a) gli Enti e Organismi pubblici di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

b) le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007, che utilizzano il modello F24 Enti pubblici per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale.

5. Gli enti individuati nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007.

6. Gli enti individuati nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte per l'IRPEF e per le relative addizionali regionale e comunale si avvalgono del modello F24 Enti pubblici, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007.

7. I titolari di contabilità speciali e i funzionari delegati, titolari di aperture di credito, che utilizzano il modello F24 Enti pubblici per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte per l'IRPEF e per le relative addizionali regionale e comunale, possono effettuare il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi con lo stesso modello F24 Enti pubblici e con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 ottobre 2008.

Art. 2.

Versamento dei contributi INPDAP

con il sistema dei versamenti unitari

1. Le disposizioni previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (9), relative al versamento unitario e alla compensazione, si applicano al pagamento dei contributi dovuti all'INPDAP da parte degli Enti e delle Amministrazioni statali diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

2. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati, secondo le disposizioni di legge vigenti, con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'INPDAP.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Art. 3.

Ripartizione delle somme a favore

degli Enti previdenziali e assicurativi

1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite ai sensi degli articoli 1 e 2 sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", tra gli Enti previdenziali e assicurativi interessati, accreditando i rispettivi importi sui conti loro intestati, aperti presso la Tesoreria dello Stato, sulla base delle informazioni contenute:

a) nel flusso telematico relativo ai modelli F24 ed F24 Enti pubblici ricevuto direttamente da ciascun ente o amministrazione che effettua il versamento;

b) nel flusso telematico di rendicontazione trasmesso dagli intermediari della riscossione per i modelli F24 presentati tramite questi ultimi.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento previste dal presente decreto.

2. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento con F24 Enti pubblici, per le singole categorie di soggetti interessati, sarà stabilita di comune accordo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

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