MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 12 settembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002)

 

Differimento del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138/2002, per la restituzione di credito d'imposta indebitamente fruito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Visto il proprio decreto 1 agosto 2002, recante modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al predetto articolo 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;

Visto il decreto interdirigenziale del Ragioniere generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1 agosto 2002, adottato ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, con il quale è stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al predetto articolo 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (1), per la restituzione dei crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, fruiti in violazione del citato articolo 5 e dei rela-tivi decreti di attuazione indicati in premessa, è differito alla data del 16 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.

 

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