MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 settembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002)
Differimento del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138/2002, per la restituzione di credito d'imposta indebitamente fruito.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Visto il proprio decreto 1 agosto 2002, recante modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al predetto articolo 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;
Visto il decreto interdirigenziale del Ragioniere generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1 agosto 2002, adottato ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, con il quale è stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al predetto articolo 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (1), per la restituzione dei crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, fruiti in violazione del citato articolo 5 e dei rela-tivi decreti di attuazione indicati in premessa, è differito alla data del 16 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2002
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.