MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 13 gennaio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014)

 

Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto 22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli Enti ed Organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica.

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 settembre 2005, è aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non può assumere valori negativi".

2. La disposizione di cui al comma 1 è applicata a partire dal 13 novembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

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