MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016)

 

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, le Università statali e non statali trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;

c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;

d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;

e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

2. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Art. 2.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

Art. 3.

1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste italiane Spa, per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.

Art. 4.

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2016

 

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