MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005)

Modalità di corresponsione dei compensi di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modalità di corresponsione dei compensi

di cui all'art. 3, comma 3-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

1. I compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (12), e successive modificazioni, sono corrisposti ai soggetti, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dello stesso art. 3, per ciascuna dichiarazione annuale elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 del medesimo art. 3.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione delle dichiarazioni, comunica tramite il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso di cui al comma 1 e il relativo ammontare complessivo.

3. I soggetti interessati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emettono la fattura nei confronti dell'Agenzia delle entrate, trasmettendola tramite il servizio Entratel, per l'importo comunicato dalla stessa, specificando i dati necessari per il pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute da operare.

4. La corresponsione del compenso è effettuata solo se l'ammontare complessivo indicato nella comunicazione di cui al comma 2 è non inferiore a € 20,00. Se detto ammontare complessivo risulta inferiore al limite di € 20,00, l'Agenzia delle entrate lo cumula agli ammontari complessivi delle successive comunicazioni ed i soggetti interessati emettono la fattura entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione che ha comportato il superamento del medesimo limite di € 20,00.

5. L'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo al termine di cui ai commi 3 e 4, effettua il pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati, utilizzando i fondi messi a disposizione sul capitolo 3890.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2004, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 1 avviene entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

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