MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2014, n. 51.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014)

 

Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;

d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore ad € 30;

f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;

g) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a banda magnetica o a microchip.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.

Art. 3.

Modalità di applicazione delle commissioni

1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate - anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonchè a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.

2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

Art. 4.

Pubblicità delle commissioni d'interscambio

1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza.

La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.

Art. 5.

Confrontabilità delle commissioni

1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all'esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformità con quanto previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La Tabella riporta, altresì, le informazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Revisione delle commissioni

1. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, nel contratto di convenzionamento è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonchè alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.

Art. 7.

Pagamenti di importo ridotto

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla.

2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 21-3-2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrazione economia e finanze, n. 844

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