MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 giugno 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2011)
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2010.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1) adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29.
2. Il compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'articolo 1 è corrisposto ai CAF e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2010 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'articolo 1.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 giugno 2011