MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 luglio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004)
Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti, che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2003, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002 (17), anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonchè delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1284; I.L.P. 2002, pag. 953.
Art. 2.
Studio di settore TD12U
1. Lo studio di settore TD12U (Produzione di prodotti di panetteria, codice attività 15.81.1 e Commercio al dettaglio di pane, codice attività 52.24.1), approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:
a) supermercati, codice attività 52.11.2;
b) discount di alimentari, codice attività 52.11.3;
c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;
d) commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0;
e) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;
f) drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;
g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;
h) commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002.
Art. 3.
Studio di settore TG44U
1. Lo studio di settore TG44U (Alberghi e motel, con ristorante, codice attività 55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attività 55.10.B; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attività 55.23.4; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero, codice attività 55.23.6), approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
b) bar e caffè, codice attività 55.40.A;
c) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002.
Art. 4.
Studio di settore SM85U
1. Lo studio di settore SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, codice attività 52.26.0), approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività predetta, quella di ricevitoria (codice attività 92.71.0). Lo studio SM85U si applica anche se l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco non è prevalente, in termini di ricavi, rispetto all'attività di ricevitoria.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2004
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ALLEGATO 1
ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
STUDIO DI SETTORE
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici.
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche.
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio.
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica.
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi.
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette.
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazioni e commercio all'ingrosso di caffè.
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici.
SD48U - Cantieri navali.
SD49U - Fabbricazione di materassi.
SG41U - Studi di mercato e sondaggi d'opinione.
SG90U - Esercizio della pesca.
SG91U - Intermediari delle assicurazioni.
SG92U - Servizi in materia di contabilità.
SG93U - Design e styling.
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive.
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali.
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
SK28U - Regia e recitazione.
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio.
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo.
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione.
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili.
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli.
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici.
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili.
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco.
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria.
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze.
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco.
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta.
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature.
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari.
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi, ecc.
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole, ecc.
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria.
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali di costruzione.
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari.
TM02U - Commercio al dettaglio di carni.
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori.
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ALLEGATO 2
CRITERI PER L'APPLICAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
1. Premessa
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:
- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.
2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino (*).
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile (**) sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione è stata condotta:
- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2003 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
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(*) Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".
(**) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.
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ALLEGATO 3
TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI
STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003
Studio di settore | Costo per la produzione di servizi | Valore dei beni strumentali | Spese per lavoro dipendente | Spese per acquisti di servizi | Valore medio magazzino | Costo del venduto | Costo del venduto + costo per la produzione di servizi |
| SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici | 0,0255 | 0,2719 | 0,1418 | 0,0624 | 0,1332 | 0,5472 | 0,5635 |
| SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche | 0,0446 | 0,2229 | 0,2083 | 0,0502 | 0,0556 | 0,3839 | 0,4224 |
| SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio | 0,0434 | 0,2481 | 0,1952 | 0,0626 | 0,0746 | 0,2956 | 0,3549 |
| SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica | 0,0423 | 0,3689 | 0,2139 | 0,0597 | 0,1164 | 0,1954 | 0,3139 |
| SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi | 0,0161 | 0,2129 | 0,1875 | 0,0547 | 0,0809 | 0,3863 | 0,3993 |
| SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette | 0,0588 | 0,3511 | 0,2173 | 0,0627 | 0,0787 | 0,3896 | 0,4307 |
| SD45U - Lavorazione di tè; lavorazioni e commercio all'ingrosso di caffè | 0,0224 | 0,5741 | 0,1071 | 0,0610 | 0,0997 | 0,4264 | 0,4413 |
| SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici | 0,0383 | 0,3018 | 0,1357 | 0,0784 | 0,0900 | 0,4694 | 0,4898 |
| SD48U - Cantieri navali | 0,0500 | 0,3269 | 0,2734 | 0,0533 | 0,0848 | 0,2258 | 0,3254 |
| SD49U - Fabbricazione di materassi | 0,0180 | 0,3653 | 0,1655 | 0,0548 | 0,2218 | 0,4923 | 0,5104 |
| SG41U - Studi di mercato e sondaggi d'opinione | 0,1727 | 0,1900 | 0,2249 | 0,0811 | 0,0206 | 0,0229 | 0,1651 |
| SG90U - Esercizio della pesca | 0,0760 | 1,1393 | 0,3491 | 0,1498 | 0,0135 | 0,0416 | 0,0718 |
| SG91U - Intermediari delle assicurazioni | 0,0943 | 0,2254 | 0,1783 | 0,0869 | 0,0029 | 0,0081 | 0,0686 |
| SG92U - Servizi in materia di contabilità | 0,1212 | 0,2888 | 0,3588 | 0,0572 | 0,0046 | 0,0147 | 0,0693 |
| SG93U - Design e styling | 0,0677 | 0,3183 | 0,1508 | 0,0700 | 0,0332 | 0,0650 | 0,0910 |
| SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive | 0,1628 | 0,7834 | 0,1532 | 0,0909 | 0,0339 | 0,0307 | 0,1666 |
| SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali | 0,0574 | 0,8285 | 0,2763 | 0,1080 | 0,0257 | 0,0504 | 0,1001 |
| SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici | 0,1548 | 0,1805 | 0,0351 | 0,0603 | 0,0020 | 0,0037 | 0,0253 |
| SK28U - Regia e recitazione | 0,2590 | 0,5940 | 0,5461 | 0,1832 | 0,0104 | 0,0863 | 0,3750 |
| SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio | 0,0248 | 0,0967 | 0,0991 | 0,0415 | 0,0710 | 0,6573 | 0,6759 |
| SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo | 0,0112 | 0,1150 | 0,0570 | 0,0292 | 0,5628 | 0,7713 | 0,7801 |
| SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione | 0,0107 | 0,3586 | 0,2203 | 0,0893 | 0,1023 | 0,8073 | 0,8118 |
| SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili | 0,0245 | 0,1080 | 0,0356 | 0,0266 | 0,0289 | 0,7939 | 0,8066 |
| SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli | 0,0183 | 0,0973 | 0,0677 | 0,0362 | 0,1577 | 0,7585 | 0,7685 |
| SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici | 0,0247 | 0,0965 | 0,0592 | 0,0468 | 0,0763 | 0,7017 | 0,7113 |
| SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili | 0,0214 | 0,0978 | 0,0729 | 0,0429 | 0,1352 | 0,6896 | 0,7027 |
| SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco. | 0,0199 | 0,4304 | 0,1936 | 0,0689 | 0,1474 | 0,5516 | 0,5552 |
| SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici | 0,0302 | 1,0610 | 0,1430 | 0,0437 | 0,0407 | 0,4326 | 0,4500 |
| TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria | 0,0419 | 0,5111 | 0,1925 | 0,0664 | 0,0265 | 0,3815 | 0,3966 |
| TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze | 0,0376 | 0,9467 | 0,2130 | 0,0912 | 0,0115 | 0,1364 | 0,1953 |
| TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco | 0,0755 | 0,4232 | 0,0922 | 0,0450 | 0,0342 | 0,0301 | 0,0893 |
| TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta | 0,0760 | 0,4459 | 0,0955 | 0,0529 | 0,0510 | 0,0273 | 0,0847 |
| TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature | 0,0664 | 0,4190 | 0,1095 | 0,0583 | 0,0538 | 0,0488 | 0,0872 |
| TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari | 0,0697 | 0,3960 | 0,1103 | 0,0479 | 0,0422 | 0,0290 | 0,0813 |
| TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi, ecc. | 0,0522 | 0,3558 | 0,1254 | 0,0476 | 0,0368 | 0,0703 | 0,0704 |
| TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole, ecc. | 0,0534 | 0,4160 | 0,1723 | 0,0523 | 0,0268 | 0,0472 | 0,0684 |
| TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria | 0,0563 | 0,3856 | 0,1325 | 0,0467 | 0,0236 | 0,0249 | 0,0713 |
| TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione | 0,0676 | 0,3890 | 0,1087 | 0,0534 | 0,0328 | 0,0211 | 0,0703 |
| TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari | 0,0085 | 0,1421 | 0,0526 | 0,0270 | 0,1176 | 0,8064 | 0,8076 |
| TM02U - Commercio al dettaglio di carni | 0,0129 | 0,1865 | 0,0521 | 0,0307 | 0,0336 | 0,7889 | 0,7921 |
| TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori | 0,0073 | 0,1616 | 0,0766 | 0,0301 | 0,6714 | 0,7066 | 0,7084 |