MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 14 luglio 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021)

 

Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. Entro il 20 agosto 2021 l'Agente della riscossione trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato 1, l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (1).

2. Entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate, per consentire all'Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, restituisce a quest'ultimo l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4.

3. L'annullamento dei debiti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 del presente articolo; nel caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati ai sensi del medesimo comma 2.

4. Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015. Tale discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive del requisito relativo all'importo e al requisito temporale, previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, nonchè per la presenza di eventuali carichi esclusi dall'annullamento ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 41 del 2021. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i 6 mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione ai sensi del comma 4;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a. e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b.;

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della Giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c., in 10 annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.

7. Gli Enti creditori diversi da quelli di cui al comma 5, sulla base dell'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.

---------

 

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pagg. 1187, 1762; I.L.P. 2021, pag. 900.

 

Art. 2.

1. La sospensione della riscossione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cessa alla data del 31 ottobre 2021.

2. L'Agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il 15 novembre 2021.

 

Allegato 1

 

...omissis...

 

Registrato alla Corte dei conti il 26-7-2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg. n. 1064

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda