MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 14 maggio 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018)

 

Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali, fornisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) imprese associate: l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorchè:

1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o

2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;

b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:

a) la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa;

oppure

b) l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali;

c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili come imprese associate;

d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali,

ovvero

dell'effettivo comportamento tenuto dalle Parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi;

e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;

f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonchè la percentuale di ripartizione di utili o perdite.

Art. 3.

Nozione di comparabilità

1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando:

a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;

b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonchè per determinare se 2 o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue:

a) i termini contrattuali delle operazioni;

b) le funzioni svolte da ciascuna delle Parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le Parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;

c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;

d) le circostanze economiche delle Parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;

e) le strategie aziendali perseguite dalle Parti.

Art. 4.

Metodi per la determinazione

dei prezzi di trasferimento

1. La valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 5, il metodo più appropriato deve essere selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;

b) l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata;

c) la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;

d) il grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza sono:

a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;

b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

d) metodo del margine netto della transazione: basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;

e) metodo transazionale di ripartizione degli utili: basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono.

3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, può essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c) è preferibile. In ogni caso, se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, può essere applicato con lo stesso grado di affidabilità il metodo del confronto di prezzo descritto dalla lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ad e), il metodo del confronto di prezzo è da preferire.

4. Non è necessario applicare più di un metodo per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.

5. Il contribuente può applicare un metodo diverso dai metodi descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.

6. Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un'operazione controllata, la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa.

Art. 5.

Aggregazione delle operazioni

1. Il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia se un'impresa associata realizza 2 o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Intervallo di valori conformi

al principio di libera concorrenza

1. Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi dell'art. 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata, in esito all'analisi di cui all'art. 3.

2. Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'art. 5, non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'Amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto per l'impresa associata di presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, e la potestà per l'Amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea motivazione.

Art. 7.

Servizi a basso valore aggiunto

1. Ai fini della valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto è data facoltà al contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:

a) hanno natura di supporto;

b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;

c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;

d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio ne' generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

3. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

Art. 8.

Documentazione

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, fermo restando che:

a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;

b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli Organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l'inidoneità della stessa.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni applicative

1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle Linee guida dell'OCSE come periodicamente aggiornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2018

 

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