MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003)
Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario che svolgono attività di rilascio di garanzie (Decreto n. 104700).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica del 2 aprile 1999
1. Nel titolo del decreto ministeriale del 2 aprile 1999 (14), le parole «in via esclusiva o prevalente», sono soppresse.
2. Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis (Requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio garanzie). - 1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, oltre a rispettare le condizioni previste dall'art. 106 del Testo unico bancario, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) capitale sociale versato non inferiore a € 1.000.000; il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche; per i soggetti esteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1994 (15) i predetti requisiti devono riferirsi al fondo di dotazione;
b) mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000;
c) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa durante tutto il periodo di attività dell'intermediario.
3. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo unico bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa;
b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività finanziaria svolta dall'intermediario".
3. L'art. 2, comma 1, è modificato come segue:
al primo rigo, dopo "I soggetti" è aggiunto "di cui all'art. 1-bis";
al terzo rigo è soppressa la locuzione "un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e".
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1474.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2742.
Art. 2.
Disposizioni transitorie
1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, si adeguano entro novanta giorni dalla data medesima alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le eventuali modifiche statutarie.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari finanziari di cui al comma 1 devono attestare all'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalità da questo stabilite, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero l'intervenuta cessazione dell'attività nei termini di cui al comma 1.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2003