MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 69, Suppl. ord., del 22 marzo 2002)

 

Approvazione di n. 19 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427 (23), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) studio di settore SM 11 A - Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano, codice di attività 52.46.1; Commercio al dettaglio di pitture e vernici, codice di attività 52.46.2; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice di attività 52.46.3; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, codice di attività 52.46.4; Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici, codice di attività 52.46.5; Commercio al dettaglio di carte da parati, codice di attività 52.48.F;

b) studio di settore SM 11 B - Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici, codice di attività 51.44.3; Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice di attività 51.53.1; Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, codice di attività 51.53.2; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice di attività 51.53.3; Commercio all'ingrosso di vernici e colori, codice di attività 51.53.4; Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori, codice di attività 51.53.5; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice di attività 51.54.1.; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, codice di attività 51.54.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria, codice di attività 51.54.4;

c) studio di settore SM 14 U - Commercio al dettaglio di pane, codice di attività 52.24.1; Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria, codice di attività 52.24.2;

d) studio di settore SM 15 A - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice di attività 52.48.3; Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attività 52.73.0;

e) studio di settore SM 15 B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione, codice di attività 52.48.2; Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attività 52.73.0;

f) studio di settore SM 18 B - Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi, codice di attività 51.23.1; Commercio all'ingrosso di altri animali vivi, codice di attività 51.23.2;

g) studio di settore SM 22 A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, codice di attività 51.43.1; Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi, codice di attività 51.43.2; Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti), codice di attività 51.43.3; Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, codice di attività 51.43.4; Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attività 51.43.5; Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attività 51.43.A;

h) studio di settore SM 22 B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice di attività 51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane, codice di attività 51.44.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati, codice di attività 51.44.5; Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria, codice di attività 51.54.3;

i) studio di settore SM 22 C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice di attività 51.47.1;

j) studio di settore SM 24 U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice di attività 51.47.2;

k) studio di settore SM 27 B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice di attività 52.23.0;

l) studio di settore SM 27 C - Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande), codice di attività 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattierocaseari, codice di attività 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice di attività 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice di attività 52.27.3;

m) studio di settore SM 28 U - Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento, codice di attività 52.41.1; Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti, codice di attività 52.41.2; Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa, codice di attività 52.41.3;

n) studio di settore SM 29 U - Commercio al dettaglio di mobili, codice di attività 52.44.1; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica, codice di attività 52.44.4;

o) studio di settore SM 30 U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice di attività 52.11.5;

p) studio di settore SM 32 U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, codice di attività 52.48.6;

q) studio di settore SM 35 U - Erboristerie, codice di attività 52.33.1;

r) studio di settore SM 36 U - Commercio all'ingrosso di libri, codice di attività 51.47.3;

s) studio di settore SM 37 U - Commercio all'ingrosso di sa-poni, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice di attività 51.44.4; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice di attività 51.45.0.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore SM 11 A;

2, per lo studio di settore SM 11 B;

3, per lo studio di settore SM 14 U;

4, per lo studio di settore SM 15 A;

5, per lo studio di settore SM 15 B;

6, per lo studio di settore SM 18 B;

7, per lo studio di settore SM 22 A;

8, per lo studio di settore SM 22 B;

9, per lo studio di settore SM 22 C;

10, per lo studio di settore SM 24 U;

11, per lo studio di settore SM 27 B;

12, per lo studio di settore SM 27 C;

13, per lo studio di settore SM 28 U;

14, per lo studio di settore SM 29 U;

15, per lo studio di settore SM 30 U;

16, per lo studio di settore SM 32 U;

17, per lo studio di settore SM 35 U;

18, per lo studio di settore SM 36 U;

19, per lo studio di settore SM 37 U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001.

---------

(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SM 11 B, SM 18 B, SM 22 A, SM 22 B, SM 22 C, SM 24 U, SM 29 U, SM 36 U e SM 37 U;

b) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (24), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a € 5.164.569;

d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

---------

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreti direttoriali 10 agosto 1998 (25) e 26 novembre 1999 (26), tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

---------

(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2988; I.L.P. 1998, pag. 1937.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 185; I.L.P. 2000, pag. 242.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano l'attività per la quale lo studio di settore è approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999 (27), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2002. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2002 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

---------

(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.

Allegati ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda