MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 15 febbraio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 69, Suppl. ord., del 22 marzo 2002)

 

Approvazione di n. 3 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (15), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) studio di settore SD 34 U - Fabbricazione di protesi dentarie, codice di attività 33.10.3;

b) studio di settore SD 37 U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice di attività 35.12.0;

c) studio di settore SD 38 U - Fabbricazione di mobili metallici, codice di attività 36.12.1.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore SD 34 U;

2, per lo studio di settore SD 37 U;

3, per lo studio di settore SD 38 U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001.

---------

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata;

b) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (16), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a € 5.164.569;

d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

---------

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con il decreto direttoriale 26 novembre 1999 (17), tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

---------

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 185; I.L.P. 2000, pag. 242.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999 (18), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2002. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichia-razione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2002 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

---------

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.

Allegati ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda