MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 15 gennaio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014)

 

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (3), dalla Cassa depositi e prestiti SPA ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti SPA ed è incondizionata, irrevocabile e a 1ª richiesta.

3. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti SPA e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.

4. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 312.

Art. 2.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013, che abbiano subito danni per effetto degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 ed è incondizionata, irrevocabile e a 1ª richiesta.

3. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti SPA sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 3.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 3, 2° periodo, del presente decreto, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.

3. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 21-2-2014

Ufficio di controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrazione economia e finanze n. 560

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