MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 15 giugno 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015)

 

Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Elenco delle quote annullate per crediti

di importo fino a € 2.000

1. Ai fini del conseguente discarico, l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a € 2.000 di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (23), annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data dell'1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i 6 mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

Art. 2.

Comunicazione della conclusione delle attività

svolte con riferimento alle quote di importo

superiore a € 2.000

1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a € 2.000 di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, l'elenco delle quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i 6 mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

Art. 3.

Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani di rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a € 2.000

1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a € 2.000 di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono interessate dalle procedure o pendenze di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, restano in carico all'agente della riscossione.

2. Le quote di cui al comma 1, se successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono integralmente riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3.

3. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 2 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco e prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i 6 mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

Art. 4.

Rimborso agli agenti della riscossione delle spese

per le procedure esecutive poste in essere

1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente:

a) in 10 rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali;

b) in 20 rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali.

2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli Enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali.

3. La 1ª rata dei rimborsi di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2016.

4. L'eventuale rimborso delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui all'articolo 3 del presente decreto è richiesto dall'agente della riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione delle attività, sulla base dell'ultimo bilancio certificato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese è ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1., lettere a) e b), della Decisione del Consiglio n. 94/728/CE, Euratom del 31 ottobre 1994, come modificato dalla Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e all'IVA all'importazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 giugno 2015

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