MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014)

 

Riparto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per il 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Dotazione delle 3 Sezioni fondo per assicurare

la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

1. Per l'anno 2014, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali" è pari a 3.000 milioni di euro, quello della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" ammonta a 2.200 milioni di euro e, infine, quello della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale" è fissato in 800 milioni di euro.

2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna Sezione, come stabilito al comma precedente, può essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate dagli Enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'Econo-mia e delle Finanze.

Art. 2.

Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli Enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

Concessione risorse a Enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, nonchè per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore generale del tesoro di intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali" e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 (4).

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

Art. 4.

Concessione risorse a regioni per debiti

diversi da quelli finanziari e sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di € 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (5), è stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonchè alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stabilita l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a) , b) e c), del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome.

5. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonchè le modalità di certificazione dei pagamenti effettuati previste dai commi 5 e 6-bis del medesimo art. 2.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 5.

Concessione risorse a regioni per debiti sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale", le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, è stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro l'11 agosto. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, nonchè alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35/2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 18-7-2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2272

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