MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005)

 

Adeguamento, per l'anno 2005, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità, a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito, relativi all'anno 2004, prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

- € 13.739,69 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

- € 4.017,26 annui per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

- € 6.605,64 annui per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2005 gli importi mensili delle indennità specificate nell'oggetto sono determinati nelle misure appresso indicate:

- indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 669,21;

- indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 443,83;

- indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 223,38;

- speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 161,30.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

- pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 252,91 dall'1 gennaio 2005;

- pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonchè ai ciechi civili ventesimisti € 233,87 dall'1 gennaio 2005;

- assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 173,54 dall'1 gennaio 2005.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (51), l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato, a decorrere dall'1 gennaio 2005, di € 59,16 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo stesso.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (52), agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dall'1 gennaio 2005, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per 13 mensilità, a condizione che nell'anno 2004 non abbiano posseduto nè redditi propri di importo pari o superiore a € 5.008,90 nè redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.469,16.

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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a 70 anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 543,79 al mese, per 13 mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua, riferiti all'anno 2004, pari o superiore a € 7.069,27;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri, riferiti all'anno 2004, pari o superiori a € 7.069,27 nè redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.943,88, sempre con riferimento all'anno 2004;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

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