MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006)
Modalità applicative dell'articolo 1, commi 535, 536, 537 e 538, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), in tema di offerta non autorizzata per via telematica di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in danaro.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
In attuazione dell'art. 1, commi 535, 536, 537 e 538 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (5), recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)", l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve espletare le seguenti attività:
a) individuare i siti interessati dalla normativa in questione e curarne l'aggiornamento;
b) individuare, d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni, i fornitori di connettività ai quali comunicare i siti per i quali si debba procedere all'inibizione;
c) definire, d'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 266 del 2005, i criteri e le modalità di cooperazione con la Polizia postale e delle telecomunicazioni, nonché con il Corpo della Guardia di finanza;
d) comunicare alla Polizia postale e delle telecomunicazioni ed alla Guardia di finanza l'elenco dei fornitori di connettività e dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
e) curare la pubblicazione ed il relativo aggiornamento, sul sito AAMS, degli elenchi di cui alla lettera a), nonché di quello degli operatori autorizzati alla raccolta di gioco per via telematica;
f) acquisire i verbali di constatazione delle violazioni accertate nei confronti dei fornitori di connettività e procedere alle relative contestazioni;
g) emanare i provvedimenti di irrogazione delle previste sanzioni amministrative, curando le conseguenti procedure di riscossione e gli eventuali interventi esecutivi.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attività di cui all'art. 1 è provvisoriamente attribuita, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 e dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 1 ottobre 2004, alla Direzione per le strategie, ufficio 6° - contrasto delle attività illegali.
Le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno svolte dagli uffici della Direzione per i giochi competenti per materia, che ne daranno tempestiva comunicazione all'ufficio 6°.
Art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2006