MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. Ord., del 2 aprile 2011)

 

Aggiornamento delle territorialità di applicazione degli studi di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Articolo 1.

(Individuazione di indicatori territoriali)

1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori viene riportata nei seguenti allegati:

- allegato 1, per la territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale;

- allegato 2, per la territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale.

2. La territorialità di cui al comma precedente sono applicabilità a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Articolo 2.

(Modificazioni al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008)

1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 5.

(Utilizzo dei risultati derivanti

dall'applicazione degli studi di settore per le società cooperative

a mutualità prevalente e per i soggetti che redigono

il bilancio in conformità ai princìpi contabili internazionali)

1. Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice civile, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (1), non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti individuati dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (2), che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

3. Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al periodo in corso alla data del 31 dicembre 2010."

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

---------

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1050; I.L.P. 2005, pag. 818.

Allegati ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda