MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 marzo 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. Ord., del 2 aprile 2011)
Approvazione degli studi di settore relativi a talune attività professionali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo 1.
(Approvazione degli studi di settore)
1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (3) gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) Studio di settore UK26U (che sostituisce lo studio di settore TK26U) - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine, codice attività 93.19.92;
b) Studio di settore UK27U (che sostituisce lo studio di settore TK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;
c) Studio di settore UK28U (che sostituisce lo studio di settore TK28U) - Attività nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività 90.02.02;
d) Studio di settore VK02U (che sostituisce lo studio di settore UK02U) - Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;
e) Studio di settore VK06U (che sostituisce lo studio di settore UK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
f) Studio di settore VKl7U (che sostituisce lo studio di settore UK17U) - Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1) per lo studio di settore UK26U (Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine);
2) per lo studio di settore UK27U (Attività professionali relative all'informatica);
3) per lo studio di settore UK28U (Attività nel campo della recitazione e della regia);
4) per lo studio di settore VK02U (Attività degli studi di ingegneria);
5) per lo studio di settore VK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di lavoro autonomo);
6) per lo studio di settore VK17U (Periti industriali).
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 1 e n. 3 (UK26U e UK28U), è individuato sulla base della nota tecnica e metodo logica in allegato n. 7.
4. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185/2008, gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.
Articolo 2.
(Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore)
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.
Articolo 3.
(Variabili delle attività professionali o delle imprese)
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 21 maggio 2009, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
Articolo 4.
(Determinazione del reddito imponibile)
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Articolo 5.
(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2011