MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. Ord., del 2 aprile 2011)

 

Approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Decreta:

Articolo 1.

(Approvazione degli studi di settore)

1. Sono approvate, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (2), le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) Studio di settore UD39U (che sostituisce lo studio di settore TD39U) - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attività 20.12.00; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici), codice attività 20.30.00;

b) Studio di settore UD40U (che sostituisce lo studio di settore TD40U) - Fabbricazione di magneti metallici permanenti, codice attività 25.99.91; Fabbricazione di altri componenti elettronici, codice attività 26.11.09; Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio, codice attività 26.30.21; Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector, codice attività 26.51.21; Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attività 27.11.00; Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità, codice attività 27.12.00; Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici, codice attività 27.20.00; Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini, codice attività 27.31.01; Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici, codice attività 27.32.00; Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice attività 27.33.01; Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto, codice attività 27.40.01; Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., codice attività 27.90.09; Fabbricazione di macchine per la galvanostegia, codice attività 28.49.01; Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, codice attività 29.31.00; Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codice attività 33.14.00; Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attività 33.20.01;

c) Studio di settore UD41U (che sostituisce lo studio di settore TD41U) - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici, codice attività 26.11.01; Fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice attività 26.12.00; Fabbricazione di computer e unità periferiche, codice attività 26.20.00; Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere), codice attività 26.30.10; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice attività 26.30.29; Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini, codice attività 26.40.01; Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attività 26.51.10; Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), codice attività 26.51.29; Fabbricazione di orologi, codice attività 26.52.00; Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori), codice attività 26.60.02; Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, codice attività 26.70.12; Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori, codice attività 27.90.03; Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche), codice attività 28.23.09; Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice attività 28.29.93; Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, codice attività 28.99.93; Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi), codice attività 32.13.01; Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori), codice attività 32.50.12; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer), codice attività 33.13.09; Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attività 33.20.02; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali), codice attività 33.20.03; Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili, codice attività 33.20.06; Installazione di apparecchi elettromedicali, codice attività 33.20.08; Configurazione di personal computer, codice attività 62.09.01; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni, codice attività 95.12.09;

d) Studio di settore UD42U (che sostituisce lo studio di settore TD42U) - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione, codice attività 26.70.11; Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attività 26.70.20; Fabbricazione di fibre ottiche, codice attività 27.31.02; Fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attività 32.50.40; Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere), codice attività 33.13.01;

e) Studio di settore UD43U (che sostituisce lo studio di settore TD43U) - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, codice attività 26.60.09; Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, codice attività 28.99.30; Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario, codice attività 32.50.13; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione), codice attività 32.50.30; Fabbricazione di maschere antigas, codice attività 32.99.14; Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.13.03; Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.20.07;

f) Studio di settore UD44U (che sostituisce lo studio di settore TD44U) - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna, codice attività 28.11.12; Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a., codice attività 29.32.09; Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, codice attività 30.91.20; Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, codice attività 30.92.20;

g) Studio di settore UD45U (che sostituisce lo studio di settore TD45U) - Lavorazione del caffè, codice attività 10.83.01; Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi, codice attività 10.83.02; Commercio all'ingrosso di caffè, codice attività 46.37.01;

h) Studio di settore UD46U (che sostituisce lo studio di settore TD46U) - Fabbricazione di pece e coke di pece, codice attività 19.10.01; Fabbricazione di gas industriali, codice attività 20.11.00; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attività 20.13.09; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a., codice attività 20.14.09; Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice attività 20.15.00; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attività 20.16.00; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attività 20.17.00; Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi), codice attività 20.20.00; Fabbricazione di articoli esplosivi, codice attività 20.51.02; Fabbricazione di colle, codice attività 20.52.00; Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attività 20.59.10; Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali, codice attività 20.59.20; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice attività 20.59.30; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo), codice attività 20.59.40; Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attività 20.59.50; Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attività 20.59.60; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attività 20.59.70; Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a., codice attività 20.59.90; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attività 20.60.00; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attività 21.10.00; Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici, codice attività 21.20.09; Fabbricazione di materiale medicochirurgico e veterinario, codice attività 32.50.11; Produzione di compost, codice attività 38.21.01;

i) Studio di settore UD49U (che sostituisce lo studio di settore TD49U) - Fabbricazione di materassi, codice attività 31.03.00;

j) Studio di settore VD01U (che sostituisce lo studio di settore UD01U) - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; Produzione di pasticceria fresca, codice attività 10.71.20; Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attività 10.72.00; Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attività 10.82.00; Produzione di pizza confezionata, codice attività 10.85.04; Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice attività 47.24.20;

k) Studio di settore VD02U (che sostituisce lo studio di settore UD02U) - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attività 10.73.00; Produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attività 10.85.05;

l) Studio di settore VD06U (che sostituisce lo studio di settore UD06U) - Fabbricazione di ricami, codice attività 13.99.10;

m) Studio di settore VD07A (che sostituisce lo studio di settore UD07A) - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice attività 14.19.21; Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, codice attività 14.31.00;

n) Studio di settore VD07B (che sostituisce lo studio di settore UD07B) - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro, codice attività 14.12.00; Confezione in serie di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.10; Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, codice attività 14.14.00; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attività 14.19.10; Confezione di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari, codice attività 14.19.29; Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, codice attività 14.39.00; Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza, codice attività 32.99.11;

o) Studio di settore VD08U (che sostituisce lo studio di settore UD08U) - Fabbricazione di calzature, codice attività 15.20.10; Fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attività 15.20.20; Fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11; Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attività 22.19.01; Fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività 22.29.01;

p) Studio di settore VD10U (che sostituisce lo studio di settore UD10B) - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice attività 13.92.10;

q) Studio di settore VD12U (che sostituisce lo studio di settore UD12U) - Produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attività 10.71.10; Commercio al dettaglio di pane, codice attività 47.24.10;

r) Studio di settore VD13U (che sostituisce lo studio di settore UD13U) - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari, codice attività 13.30.00;

s) Studio di settore VD14U (che sostituisce lo studio di settore UD14U) - Preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attività 13.10.00; Tessitura, codice attività 13.20.00; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attività 13.91.00;

t) Studio di settore VD18U (che sostituisce lo studio di settore UD18U) - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attività 23.31.00; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attività 23.32.00; Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attività 23.41.00;

u) Studio di settore VD34U (che sostituisce lo studio di settore UD34U) - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice attività 32.50.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1) per lo studio di settore UD39U (Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici);

2) per lo studio di settore UD40U (Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici);

3) per lo studio di settore UD41U (Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio);

4) per lo studio di settore UD42U (Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica);

5) per lo studio di settore UD43U (Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi);

6) per lo studio di settore UD44U (Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette);

7) per lo studio di settore UD45U (Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè);

8) per lo studio di settore UD46U (Fabbricazione di prodotti chimici);

9) per lo studio di settore UD49U (Fabbricazione di materassi);

10) per lo studio di settore VD01U (Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria);

11) per lo studio di settore VD02U (Produzione di paste alimentari);

12) per lo studio di settore VD06U (Fabbricazione di ricami);

13) per lo studio di settore VD07A (Fabbricazione di articoli di calzetteria);

14) per lo studio di settore VD07B (Confezione ed accessori per abbigliamento);

15) per lo studio di settore VD08U (Fabbricazione di calzature, parti e accessori);

16) per lo studio di settore VD10U (Confezione biancheria);

17) per lo studio di settore VD12U (Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria);

18) per lo studio di settore VD13U (Nobilitazione dei tessili);

19) per lo studio di settore VD14U (Produzione tessile);

20) per lo studio di settore VD18U (Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta);

21) per lo studio di settore VD34U (Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie).

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 23.

5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.

6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

7. Lo studio di settore VD12U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) supermercati, codice attività 47.11.20;

b) discount di alimentari, codice attività 47.11.30;

c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;

d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;

e) commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;

f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10;

g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20;

h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30;

i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90.

Lo studio VD12U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 185/2008, gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Articolo 2.

(Categorie di contribuenti alle quali non si applicano

gli studi di settore)

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Articolo 3.

(Variabili delle imprese)

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 21 maggio 2009, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 4.

(Determinazione del reddito imponibile)

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.

Articolo 5.

(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione

degli studi di settore)

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

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