MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 17 aprile 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002)

 

Impegno della somma complessiva di € 27.109.243,55 relativa allo stanziamento 2002, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopraccitato Fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 1, 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'articolo 12, comma 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dall'1 gennaio 1994, previa riduzione del 15%, nella richiamata quota variabile, di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel Fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 449 del 28 dicembre 2001, per il 2002;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate Tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopraccitati criteri direttivi, il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'articolo 3, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - recante misure di razionalizzazione delle finanza pubblica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla Tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'articolo 12, legge 24 dicembre 1993, numero 537 e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venire meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopraccitate Tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3 della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore "si prescinde da qualunque adempimento previsto" dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di € 27.109.243,55, relativa allo stanziamento 2002, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni Spettanze art. 3 Spettanze art. 6 Totale
Valle D'Aosta 415.546,39 -- 415.546,39
P.A. di Trento 769.985,59 -- 769.985,59
F.V. Giulia 1.644.713,81 1.536.459,27 3.181.173,08
Sicilia 4.413.281,72 12.642.864,89 17.056.146,61
Sardegna 1.843.751,13 2.985.120,88 4.828.872,01
P.A. di Bolzano 857.519,87 -- 857.519,87
Totale 9.944.798,51 17.164.445,04 27.109.243,55

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni Spettanze art. 3 Spettanze art. 6 Totale
Valle D'Aosta 415.546,39 -- 415.546,39
P.A. di Trento 769.985,59 -- 769.985,59
F.V. Giulia 1.644.713,81 1.536.459,27 3.181.173,08
Sicilia 4.312.731,13 10.467.083,62 14.779.814,75
Sardegna 1.099.640,03 1.411.941,52 2.511.581,55
P.A. di Bolzano 857.519,87 -- 857.519,87
Totale 9.100.136,82 13.415.484,41 22.515.621,23

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul Cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia per l'esercizio 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

 

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