MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 17 dicembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2009)

 

Monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 207, n. 244.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (4), come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (5), con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

---------

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

---------

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2008 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. Istruzioni generali:

A.1. prospetti da compilare e regole per la trasmissione;

A.2. specifiche sui prospetti del monitoraggio;

A.3. Creazione di nuove utenze;

A.4. requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno;

A.5. altri riferimenti e richieste di supporto.

B. Istruzioni per la compilazione dei modelli 3/08/CPM, 3/08/CS-CP e 3/08/PROVV-REC per le province ed i comuni:

B.1. principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008;

B.2. provvedimenti di recupero;

B.3. verifica del rispetto del patto.

C. Monitoraggio degli enti commissariati.

D. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.

A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun trimestre, sono individuati dai modelli n. 3/08/CSCP (per i soli enti che hanno optato per la gestione di cassa e competenza ai sensi del comma 681 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244) e 3/08/CPM (per i soli enti che hanno adottato la gestione di competenza mista), allegati al presente decreto.

Gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, inoltre, devono compilare anche il modello 3/08/PROVV-REC, in cui si evidenziano gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2008 per il recupero degli scostamenti fra saldo finanziario ed obiettivo programmatico 2007.

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sitopatto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il 2° trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia l'1 gennaio e termina il 30 giugno 2008; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia l'1 gennaio e termina il 30 settembre 2008, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per la gestione di competenza, poichè è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2008.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it le informazioni sottoindicate:

a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (fava virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ), sotto la dicitura "Regole per il sito".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del Patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008) e visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2008/Circolare1.htm asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06/4761.2375-2125-2244 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di 1 ora tra 13,00 e le 14,00;

- pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

- drgs.igon.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del Patto di stabilità interno.

B. Istruzioni per la compilazione dei modelli 3/08/CPM, 3/08/CS-CP E 3/08/PROVV-REC per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

B.1. Principali innovazioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008

Il modello n. 3/08/CPM (CPM sta per competenza mista) si differenzia dai modelli utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2007 principalmente per l'introduzione del saldo finanziario di competenza mista, quale parametro di riferimento, utilizzato per esprimere obiettivi e risultati relativi al Patto.

In particolare, la Legge finanziaria per il 2008, sostituendo l'art. 1, comma 681, della legge n. 296 del 2006, ha previsto che gli enti, ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, debbano conseguire un saldo di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis.

Peraltro, il comma 681 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, come sostituito dalla legge n. 244 del 2007, per il solo anno 2008, consente agli enti che nel triennio 2003/2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, di optare tra l'obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Gli enti che si trovano in tale situazione e che abbiano optato per un miglioramento in termini di cassa e di competenza devono compilare il modello 3/08/CS-CP (CS sta per cassa e CP sta per competenza).

Pertanto, in fase di acquisizione dei dati, verrà registrato il saldo finanziario cumulato a tutto il periodo di riferimento per la gestione di cassa e competenza (per gli enti del predetto comma 681 che vi optino) o per quella di competenza mista, alla voce "Risultato trimestrale Saldo Finanziario" dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM, ottenuto in seguito alla detrazione delle entrate per riscossione di crediti, delle entrate correlate a spese di giustizia, delle entrate in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248 del 2006 (esclusione riservata al solo comune di Roma) nonchè delle spese per concessione di crediti, delle spese di giustizia, delle spese per rinnovi contrattuali, delle spese in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248/2006 (esclusione riservata al solo comune di Roma).

Per una descrizione di dettaglio delle voci di spesa da portare in detrazione, si veda la citata circolare esplicativa numero 8 del 2008.

B.2. Provvedimenti di recupero

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, la norma (art. 1, comma 691, della legge n. 296 del 2006) prevede che gli enti inadempienti pongano in essere nel 2008 i necessari provvedimenti di recupero dello scostamento fra l'obiettivo programmatico e il saldo finanziario 2007 registrato. A tal fine, è stato predisposto il modello 3/08/PROVVREC, obbligatorio solo per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nell'anno 2007, in cui devono essere indicati gli effetti finanziari dei provvedimenti attuati per il recupero degli scostamenti registrati.

Gli effetti finanziari delle misure realizzate nel 2008 devono essere espressi con segno positivo, in quanto sia le maggiori entrate che le minori spese (risparmi di spesa) producono un miglioramento in termini di finanza pubblica. La somma di tali valori rappresenta, quindi, l'effetto complessivo dei provvedimenti assunti dall'ente espresso in termini di competenza mista o in termini di cassa e di competenza, qualora l'ente abbia esercitato la facoltà di scelta di cui al novellato comma 681.

B.3. Verifica del rispetto del Patto

Il rispetto del Patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficoltà interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2008 è stabilito che se tale differenza risulta:

- positiva o pari a 0, il Patto di stabilità per l'anno 2008 è stato rispettato;

- negativa, il Patto di stabilità interno 2008 non è stato rispettato.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo, il saldo finanziario è depurato dagli effetti dei provvedimenti di recupero, atteso che questi sono strumentali solo al conseguimento della manovra complessiva di bilancio 2008 e non anche al raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2008. Pertanto, la somma dei provvedimenti assunti è detratta dal risultato cumulato del saldo finanziario (indicato alla voce 3 dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM).

A tal proposito è opportuno precisare che, per gli enti che hanno optato per la competenza mista, ai sensi del comma 681, il saldo finanziario deve essere depurato solo degli effetti dei provvedimenti rilevanti in termini di competenza mista (competenza per le voci correnti e cassa per le voci in conto capitale). Il saldo finanziario netto, così ottenuto (riportato alla voce 5 dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM), confrontato con il saldo obiettivo programmatico 2008 (indicato alla voce 6 dei medesimi modelli) consente di verificare il rispetto o meno del patto 2008.

Ai fini della verifica della manovra complessiva di bilancio 2008, invece, è considerato il saldo finanziario così come rilevato dalle scritture contabili (voce 3 del modello 3/08/CSCP).

Per gli enti che hanno un obiettivo espresso in termini di competenza mista, invece, è considerato il saldo finanziario, come rilevato dalle scritture contabili (voce 3 del modello 3/08/CPM), migliorato dell'importo derivante dai provvedimenti di recupero che riguardano anche le voci non incluse nella competenza mista - cassa per le voci correnti e impegni o accertamenti per le voci in conto capitale - (voce 8 del modello 3/08/CPM).

C. Monitoraggio degli enti commissariati

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 8 del 2008, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al Patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del Patto per l'anno 2008.

In particolare, secondo la normativa ed in linea con quanto in proposito indicato nella citata circolare n. 8 del 2008, non sono soggetti al patto 2008:

- gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. (art.1, comma 688, della Legge finanziaria 2007). Le regole del Patto vengono applicate dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali;

- gli enti commissariati nel 2004 e nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. (art. 1, comma 386, della Legge finanziaria 2008).

L'ente è esente dal patto 2008, mentre è soggetto al Patto nel 2009 e nel 2010.

In entrambi i casi di esclusione, l'ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni del novellato articolo 1, comma 685, della legge n. 296 del 2006, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

D. Indicazioni operative inerenti il 1° invio di dati

Ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h), della legge n. 244 del 2007, il 1° invio delle informazioni trimestrali da parte di province e comuni è previsto entro 1 mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2008).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il 1° invio di informazioni, inerenti o la gestione di competenza mista o di cassa e competenza (per gli enti che vi optino ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006), riguarderà le risultanze al 30 giugno ed al 30 settembre 2008. Tale procedura dovrà concludersi in ogni caso entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Per l'invio delle risultanze del Patto di stabilità interno per l'intero anno 2008, rimane confermata la scadenza del mese di gennaio 2009.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda