MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 17 maggio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2006)

 

Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (62), individua i requisiti richiesti ai terzi, incaricati della raccolta delle giocate sulla base di specifici contratti con i concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (63), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai soli fini del decreto, si intendono:

a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) per apparecchio/i da intrattenimento o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento conforme all'art. 110, comma 6, del TULPS;

c) per attività di raccolta delle giocate, le attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare:

1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia;

2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo;

d) per concessionario/i, il soggetto, selezionato da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento nonchè delle attività e funzioni connesse;

e) per elenco o elenchi, l'elenco dei terzi incaricati dai concessionari delle attività di raccolta delle giocate;

f) per importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate;

g) per nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (64), e successive modificazioni ed integrazioni;

h) per PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (65);

i) per rete telematica di AAMS, la rete proprietaria di AAMS costituita dall'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, prevista dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

j) per terzi incaricati o terzi, gli operatori che, titolari di contratto con il concessionario relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, svolgono almeno una delle attività di raccolta delle giocate.

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(62) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

(63) Ved. Boll. Inf. Fisc. 1981, pag. 1594; I.L.P. 1972, pag. 664.

(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(65) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

Art. 2.

Requisiti dei terzi incaricati

1. Ai fini della stipula con un concessionario di contratti aventi ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate ed in aggiunta ai requisiti richiesti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, requisito necessario per i terzi è l'insussistenza, negli ultimi 5 anni, di:

a) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per:

1) reati di mafia;

2) delitti contro la fede pubblica;

3) delitti contro il patrimonio;

4) reati di natura finanziaria o tributaria;

5) fattispecie previste all'art. 110, comma 9, del TULPS, antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) procedimenti di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata.

2. Relativamente alle fattispecie previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come modificato dal-l'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non devono sussistere, a carico dei terzi incaricati, provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle fattispecie stesse.

3. Sono interessati dalle condizioni soggettive di cui ai commi precedenti tutti i soci ed i componenti dell'organo di amministrazione ovvero i titolari delle ditte interessate.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è documentato dalla parte contraente al concessionario, in sede di stipula, integrazione o modifica del contratto, mediante la presentazione di idonee certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti. Sono, altresì, ammesse dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Il terzo incaricato che non possegga più i requisiti di cui ai commi precedenti è tenuto a darne immediata comunicazione al concessionario. Il mancato rispetto di tale impegno è condizione risolutiva di ciascun contratto inerente alle attività di raccolta delle giocate.

6. Con specifico riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 2), la parte contraente è tenuta alla presentazione al concessionario, in sede di stipula od integrazione del contratto, di garanzie per un valore non inferiore a € 1.500 per apparecchio per il quale effettuerà attività di raccolta delle giocate per conto del concessionario. Le garanzie sono prestate a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale e sono relative al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo residuo. Dette garanzie possono essere incrementate, in accordo tra le parti, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto.

Art. 3.

Costituzione e modalità di gestione dell'elenco

1. Ciascun concessionario presenta ad AAMS una dichiarazione nella quale riporta le informazioni inerenti ai terzi incaricati, con riferimento alle specifiche attività di raccolta delle giocate oggetto dei singoli contratti ed agli apparecchi interessati.

2. Le dichiarazioni concernenti modifiche od integrazioni ai dati sui terzi incaricati sono presentate dai concessionari ad AAMS entro 15 giorni dalla data nella quale il concessionario ha conoscenza delle variazioni intervenute.

3. I terzi incaricati richiamati nelle dichiarazioni presentate dai concessionari sono inseriti da AAMS nell'elenco, al quale è data pubblicità mediante il sito Internet istituzionale di AAMS.

4. Con la dichiarazione, da parte del concessionario, di risoluzione dei contratti relativi alle attività di raccolta delle giocate, AAMS procede alla cancellazione dall'elenco dei terzi incaricati delle specifiche attività di raccolta delle giocate previste in detti contratti.

5. Nel caso di accertamento, da parte di AAMS, dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, è comunicata ai concessionari interessati la cancellazione dall'elenco dell'operatore con il quale intrattengono rapporti contrattuali, relativamente alle attività di raccolta delle giocate per le quali si verifica l'insussistenza.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le garanzie previste dall'art. 2, comma 6 e già presentate ai concessionari relativamente agli apparecchi in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono integrate, ove necessario, entro il 15 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

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