MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015)

 

Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione

dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche

1. Dall'anno 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - riportati nella Tabella di cui all'allegato A del decreto ministeriale 3 aprile 2015 - ai fini della pubblicazione nel sito internet www.finanze.it, mediante il loro inserimento in apposita applicazione che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

2. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

4. Il mancato inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione

dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche per le Regioni per le quali

si applicano gli automatismi fiscali

inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'art. 1, c. 174, della legge 30/12/2004, n. 311 e/o all'art. 2, c. 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Norme finali

1. La procedura di trasmissione dei dati cui all'art. 1 del presente decreto è sostitutiva di quella indicata nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2015

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