MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007)
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, TULPS) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (43), come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (44). Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del TULPS:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
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(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2500; I.L.P. 2006, pag. 1913.
Art. 2.
Numero massimo di apparecchi installabili
1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
Art. 3.
Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi
1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:
a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (45).
Roma, 18 gennaio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 31-1-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 141
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3292.