MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40.
(Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008)
Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "soggetti pubblici": le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (1), e le società a totale partecipazione pubblica;
b) "beneficiario": il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a € 10.000 da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;
c) "agenti della riscossione": Equitalia SPA e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (2);
d) "sistema informativo": l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi SPA, e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;
e) "inadempimento": il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di 60 giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 3 settembre 1999, n. 321 (3);
f) "verifica": il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
g) "operatore": la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;
h) "comunicazione": la risposta con la quale Equitalia Servizi SPA informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 4; I.L.P. 2006, pag. 6.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2817.
Art. 2.
Procedura di verifica
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi SPA.
2. Equitalia Servizi SPA controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Art. 3.
Effetti della verifica
1. Se Equitalia Servizi SPA risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi SPA comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi SPA preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, comma 3, del Codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi SPA lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Art. 4.
Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi SPA la documentazione contenente i dati anagrafici ed il Codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonchè l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.
2. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi SPA assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it
4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi SPA effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.
6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonchè di quelli indicati al comma 3 del presente articolo è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trat-tamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi SPA. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui al-l'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonchè dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi SPA secondo le norme di sicurezza prescritte dal Titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di 2 anni.
4. Equitalia Servizi SPA si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.
Art. 6.
Rinvio
1. Con successivo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2008
Registrato alla Corte dei conti il 26-2-2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 209